REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


 nella causa civile iscritta al numero 10146 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 1999 posta in deliberazione all’udienza del 21 settembre 2004 con contestuale concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale scaduto il 9 dicembre 2004 e vertente


TRA


M. L., elett.te domiciliato in Andria, Galleria “omissis”, presso lo studio dell’avv. F. B. che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione; attore


E


C.A.M.S.T. Soc. Coop. a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliata in Andria, via “omissis”, presso lo studio dell’avv. S. V.,  rappresentata e difesa dagli avv.ti F. C. e L. S., come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA


NONCHE’


P.A.P. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliata in Andria, via “omissis”, presso lo studio dell’avv. A. P. che la rappresenta e difende unitamente all’avv. P. B., come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA


OGGETTO: pagamento prestazioni professionali.


CONCLUSIONI
All’udienza del 21 settembre 2004 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:
per l’attore “A) in via principale e nel merito: 1) Accertare e riconoscere il pieno diritto dell’istante all’integrale pagamento da parte dell’A.T.I. “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.” e/o da parte della P.A.P. S.r.L. di tutte le prestazioni professionali effettuate in loro favore, di cui all’atto di citazione. 2) Per l’effetto, condannare la C.A.M.S.T. S.r.L. in persona del suo legale rappresentante p.t., non in proprio ma quale I. C. M. dell’A.T.I. “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.”, nonché la P.A.P. S.r.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., in via solidale o diretta, al pagamento in favore dell’ing. M. L., per le causali esposte, della somma di € 69.161,91, così come accertate e determinate a seguito di C.T.U. espletata in corso di causa (cioè in misura maggiore rispetto a quella richiesta in citazione ed in coerenza con le conclusioni ivi formulate sotto la lettera A, n. 2), o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie, in applicazione delle tariffe professionali e comunque ai sensi dell’art. 2233 c.c., oltre IVA e Cassa Previdenza Ingegneri come per legge, interessi legali e danno da svalutazione monetaria quantomeno dalla data di ricezione dell’avviso di liquidazione (15-4-1999) fino all’effettivo soddisfo. 3) Condannare le convenute al pagamento, in via solidale o diretta, delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e C.I.A., come per legge”;
per la convenuta C.A.M.S.T. “a) liquidare all’ing. M. L. le spettanze relative ai titoli giudizialmente dedotti, nella misura che sarà ritenuta dio giustizia, con riferimento all’entità dell’opera effettivamente prestata e sulla base delle vigenti tariffe professionali; b) condannare comunque P.A.P. S.r.L. a tenere indenne C.A.M.S.T. s.c.r.l. per ogni importo che quest’ultima fosse eventualmente tenuta a corrispondere all’ing. M. L. in forza delle domande giudizialmente svolte. Con compensazione di spese nei confronti dell’ing. Michele Leonetti e con vittoria di spese nei confronti di P.A.P. S.r.L.”;
per la convenuta P.A.P. “in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere della presente controversia e per l’effetto rimettere parti e causa avanti al Tribunale di Bologna territorialmente competente a decidere della presente controversia; sempre in via preliminare: disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. ovvero ordinare la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. della S. O. S.a.s. con sede in Foggia alla via “omissis”; in via principale: respingere integralmente tutte le domande proposte dall’ing. Leonetti e dalla C.A.M.S.T. S.C.A.R.L. nei confronti della P.A.P. S.r.L.; in subordine: determinare l’entità del credito spettante all’ing. L. per le prestazioni professionali rese nell’interesse dell’A.T.I. “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.” con riferimento alla progettazione delle opere di ristrutturazione relativa al presidio ospedaliero di L. in misura non superiore ad euro 14.828,30 determinando altresì la quota di spettanza della P.A.P. S.r.L. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con citazione notificata a mezzo posta il 28 luglio 1999 M. L. ha convenuto in giudizio la C.A.M.S.T., s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Impresa capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea d’imprese “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.”, nonché la P.A.P. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo che: su incarico dell’A.T.I. “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.” ha effettuato complesse prestazioni professionali consistenti anche nella progettazione esecutiva del centro di cottura del presidio ospedaliero di L. al fine di consentire alla committente di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione per degenti e dipendenti, compreso l’allestimento dei locali di cuna e mensa, come previsto nel capitolato speciale d’appalto predisposto dalla A.U.S.L. n. 4 Basso Molise di Termoli; per l’opera svolta il professionista ha maturato il diritto alla corresponsione dell’importo non contestato di lire 85.320.700, oltre accessori, che la C.A.M.S.T., nella qualità di impresa capogruppo dell’A.T.I., benché richiesta, non ha inteso corrispondere, asserendo che tenuta al pagamento è la sola P.A.P. S.r.L.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo “A) in via principale e nel merito: 1) Accertare e riconoscere il pieno diritto dell’istante all’integrale pagamento da parte dell’A.T.I. “C.A.M.S.T.-P.A.P.-SCARDI” e/o da parte della P.A.P. S.r.L. di tutte le prestazioni professionali effettuate in loro favore e innanzi descritte. 2) per l’effetto, condannare la C.A.M.S.T. S.r.L. in persona del suo legale rapp.te p.t., non in proprio ma quale I. C. M. dell’A.T.I. “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.”, nonché la P.A.P. S.r.L. in persona del suo legale rapp.te p.t., in via solidale o diretta, al pagamento in favore dell’ing. M. L., per e causali innanzi esposte, della somma di Lire 85.320.700 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, in applicazione delle tariffe professionali e comunque ai sensi dell’art. 2233 c.c., oltre IVA e C.P.I. come per legge, interessi legali e danno da svalutazione monetaria quantomeno dalla data di ricezione dell’avviso di liquidazione (15.4.1999) fino all’effettivo soddisfo. 3) Condannare le convenute al pagamento, in via solidale o diretta, delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e C.P.A., come per legge”.
Si è costituita in giudizio depositando rituale comparsa la C.A.M.S.T. Soc. Coop. a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “a) liquidare all’ing. M. L. le spettanze relative ai titoli giudizialmente dedotti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con riferimento all’entità dell’opera effettivamente prestata e sulla base delle vigenti tariffe professionali; b) condannare comunque P.A.P. S.r.L. a tenere indenne C.A.M.S.T. S.C.R.L. per ogni importo che quest’ultima fosse eventualmente tenuta corrispondere all’ing. M. L. in forza delle domande giudizialmente svolte. Con compensazione delle spese nei confronti dell’ing. L. e con vittoria di spese nei confronti di P.A.P. S.r.L.”. 
A sostegno della propria domanda ha dedotto che in base al regolamento interno dell’A. T.  I., costituita con atto del 31 marzo 1999 tra la C.A.M.S.T., la P.A.P. e la S. Organizzazione, gli oneri concernenti la predisposizione tecnica dell’offerta di partecipazione alla gara relativa alla gestione del servizio di ristorazione per dipendenti e degenti della struttura ospedaliera di L., indetta dall’AUSL n. 4 Basso Molise, devono gravare sulla P.A.P.
Ha, quindi, evidenziato che l’attore ha portato a termine l’incarico come conferitogli, tanto che sulla scorta dell’opera professionale da esso prestata l’ATI ha potuto partecipare alla gara.
Infine, ha dedotto che gli onorari spettanti al professionista devono essere determinati sulla scorta delle tariffe professionali in relazione all’attività in concreto svolta.
Si è altresì costituita in giudizio la P.A.P. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trani per essere competente alla trattazione della controversia il Tribunale di Bologna secondo quanto previsto dall’atto costitutivo dell’A.T.I. tra la C.A.M.S.T., essa P.A.P. e la S..
Quindi, ha eccepito che la costituzione dell’A.T.I. non ha prodotto un soggetto giuridico distinto rispetto a quelli che ne fanno parte, sicché ha evidenziato la necessità che nel giudizio sia presente anche la S. O..
Nel merito, ha evidenziato di non avere conferito alcun incarico all’attore, tecnico di fiducia della S., e che non può trovare applicazione quanto sancito nell’atto costitutivo dell’A. T. I. in relazione alla ripartizione degli oneri tra le imprese partecipanti, atteso che la gara non è stata loro aggiudicata, ragion per cui i compensi spettanti all’ing. L. devono essere corrisposti dalla S.
Infine, ha contestato l’attività – comunque infruttuosa – svolta dall’attore ed ha soggiunto che essa non è mai stata condivisa dalla esponente, la cui partecipazione all’A.T.I. è intervenuta dopo il conferimento dell’incarico al professionista.
Ha così concluso: “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere dalla presente controversia e per l’effetto rimettere e parti e causa avanti al Tribunale di Bologna territorialmente competente a decidere della presente controversia; sempre in via preliminare, disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., ovvero ordinare la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. della S. O. S.a.s. con sede in Foggia, via “omissis”; in via principale, respingere integralmente tutte le domande proposte dall’ing. L. nei confronti della P.A.P. S.r.L.; in subordine, determinare l’entità del credito spettante all’ing. L. per le prestazioni professionali rese nell’interesse dell’A.T.I “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.” con riferimento alla progettazione delle opere di ristrutturazione relative al presidio ospedaliero di L., determinando altresì la quota di spettanza della P.A.P. S.r.L. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
La causa è stata istruita documentalmente a mezzo testi e l’interrogatorio formale dell’attore mentre non è comparso per rendere l’interrogatorio formale deferitogli il legale rappresentante dell’A.T.I. senza addurre alcun impedimento.
È stata disposta C.T.U., il consulente è stato chiamato a rendere i chiarimenti sulle osservazioni formulate dalla convenuta P.A.P. e, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa all’udienza del 21 settembre 2004 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE 


Preliminarmente, in rito, deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, sollevata dalla convenuta P.A.P. nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata.
Infatti, è di tutta evidenza che l’art. 15 del regolamento interno dell’A. T. I. stipulata tra la C.A.M.S.T., la P.A.P. e la S. O., in forza del quale “per eventuali controversie giudiziarie comunque derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Bologna” ai sensi dell’art. 1372 c.p.c. non può essere opposto all’attore in quanto terzo rispetto a tale pattuizione che, per esso, è res inter alios acta.
Non può, inoltre, non rilevarsi la contraddittorietà della condotta processuale della convenuta P.A.P., la quale per un verso testualmente afferma a proposito del regolamento in esame che “tale accordo (interno) non può avere alcun rilievo nei rapporti tra le imprese e i terzi” (pag. 5, paragrafo 15 della comparsa di costituzione e risposta), al fine di contestare la sussistenza dell’obbligazione pecuniaria nei confronti dell’attore e, per altro verso, invoca proprio tale accordo per affermare la deroga patrizia alle norme sulla competenza in ordine al pagamento degli oneri professionali spettanti ad un professionista estraneo alle pattuzioni interne tra le imprese associate nella A.T.I.
Ne consegue che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Trani alla trattazione della presente controversia, atteso che  il convenuto ha l’onere di contestare tutti i concorrenti criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. restando altrimenti la competenza del giudice adito radicata in base al criterio non contestato (Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2002, n. 12465) e nel caso di specie nessuno dei criteri di collegamento in oggetto è stato puntualmente e specificamente discusso dalla P.A.P.
Occorre, infine, rilevare che l’eccezione de quo non può ritenersi ritualmente sollevata con riferimento alla domanda proposta dalla C.A.M.S.T. nei confronti della P.A.P., atteso che dal mero esame della comparsa di costituzione e risposta emerge nitidamente che la contestazione del foro competente è diretta espressamente nei confronti della domanda principale proposta dall’attore anche nei confronti della P.A.P., né alcuna nuova eccezione concernente la domanda della C.A.M.S.T. è contenuta nella memoria depositata in data 16 febbraio 2000, diretta a svolgere meri argomenti di merito in ordine alla domanda in oggetto.
Sempre in rito, deve essere disattesa l’istanza di estensione dell’ambito soggettivo del giudizio alla S. O., come richiesto dalla convenuta P.A.P. ex artt. 102 ovvero 107 c.p.c.
Infatti, deve escludersi che la S., in quanto impresa associata nella joint venture venuta in rapporto con l’ing. L. è come tale litisconsorte necessaria del presente giudizio.
È di tutta evidenza, anche in considerazione della natura giudica dell’A.T.I., come si vedrà di seguito, che la S. non è necessaria destinataria della presente pronuncia giudiziale, sì che l’eventuale accoglimento della domanda non porterebbe ad alcun utile risultato per l’attore.
In effetti, la domanda è diretta nei confronti dei soggetti con cui il L. è venuto in contatto per ciò che attiene alla progettazione della cucina dell’Ospedale di L., alla quale, secondo l’esposizione dei fatti contenuta in citazione, la S. era estranea.
Ne consegue che in caso di accoglimento della domanda, la sentenza favorevole sarà resa nei confronti di coloro che ebbero a conferire al professionista l’incarico, mentre qualora dall’attività istruttoria espletata dovesse emergere che il soggetto passivo del rapporto obbligatori dedotto in giudizio è la menzionata Scardi, conseguentemente la domanda dovrà essere rigettata. Se, infine, emergerà che la C.A.M.S.T., capogruppo mandataria dell’impresa, ha agito in nome e per conto di tutte le società riunite nell’Associazione temporanea d’Imprese, l’attore ben potrà richiedere il pagamento ad una di esse, in virtù delle norme sul mandato, legate dal vincolo della solidarietà passiva (art. 1292 c.c.).
Per le medesime ragioni, non è ravvisabile neppure nel caso di specie alcuna ragione di opportunità di estensione del giudizio al terzo ai sensi ai sensi dell’art. 107 c.p.c.
In definitiva, qualora la convenuta P.A.P. avesse voluto coinvolgere la S. nella presente controversia, ben avrebbe potuto formulare la relativa istanza ai sensi degli artt. 106, 269 c.p.c.
Quanto al merito la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Infatti, l’attore ha compiutamente provato lo svolgimento in favore della A. T.  I. C.A.M.S.T. – P.A.P. – S. della propria attività professionale ed il mancato pagamento del relativo compenso.
Tanto emerge, in particolare, dalla corposa documentazione allegata al fascicolo del L., consistente nei progetti oggetto di causa nonché dalla corrispondenza intervenuta tra le parti.
Inoltre, le convenute non hanno contestato l’avvenuta partecipazione alla gara d’appalto indetta dalla Azienda U.S.L. Basso Molise n. 4 di Termoli sulla scorta proprio della progettazione approntata dal professionista istante.
Per ciò che attiene al mancato pagamento del compenso del professionista, la circostanza non è oggetto di contestazione da parte dei convenuti ed anzi è pacificamente ammessa.
Sulla debenza del corrispettivo al professionista, inoltre, non rileva la mancata aggiudicazione dell’apparto, in quanto non è possibile affermare con certezza che l’esito della gara è dipeso da rilevanti carenze progettuali, tali da vulnerare il diritto al pagamento per l’opera prestata.
Per quanto concerne l’ammontare del compenso in oggetto, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio lo ha stimato, sulla scorta delle tariffe vigenti al momento di espletamento dell’incarico, in € 69.161,91, oltre l’I.V.A. ed il contributo dovuto alla Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza per ingegneri ed architetti (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata in data 4 novembre 2002 e chiarimenti depositati in data 5 dicembre 2003).
Tale importo, tuttavia, deve essere decurtato della somma di € 8.234,12 liquidati dall’ing. C. con riferimento alle attività relative al “rilievo dello stato dei luoghi e studi preliminari” (cfr. voci da 1 ad 8 della relazione di C.T.U.), atteso che l’attore ha omesso di provare di avere svolto dette attività nonché la consistenza delle stesse, pur gravando su di esso il relativo onere ex art. 2697 c.c., soprattutto a fronte del contegno processuale dei convenuti i quali hanno chiesto liquidarsi gli onorari relativi alle sole prestazioni effettivamente espletate dal professionista e comprovate.
In effetti, è ragionevole ritenere che l’ing. L., prima di provvedere alla progettazione richiesta dal bando di gara, ha proceduto al rilievo dello stato dei luoghi cui detta progettazione doveva inerire ed espletato gli studi preliminari.
Tuttavia, al fine di ottenere la liquidazione dei compensi per tale attività, avrebbe dovuto dimostrare in termini precisi positivi – in giudizio nel contraddittorio delle parti e non già attraverso dichiarazioni rese direttamente al C.T.U. – in cosa queste attività si erano sostanziate e quanto impegno avevano richiesto, atteso che i compensi relativi come evidenziato dall’ing. C. avrebbero dovuto essere liquidati per vacazioni e riguardavano anche “aiuto di concetto”.
L’espunzione dal totale delle somme dovute all’attore di tali voci della parcella rende superlue le richieste istruttorie articolate sul punto dalla C.A.M.S.T..
Con riferimento agli ulteriori compensi, essi spettano al professionista così come determinati dal consulente di ufficio.
In particolare, ritiene il Tribunale spettante l’onorario nella misura determinata dal C.T.U. perché coerente con la natura e qualità della prestazione professionale dell’attore.
Infatti, lo stesso bando di gara (allegato al fascicolo dell’istante) alle condizioni poste alle pagine 4 e 5 lettera B) n. 1 espressamente prevedeva che il “progetto di allestimento dei locali e degli impianti presso le nuove sedi Ospedaliere di …e di L.” dovesse comprendere “i disegni esecutivi sugli impianti, il Piano particolare di Prevenzione e Protezione…la relazione tecnica sulle attrezzature con l’elenco e la descrizione dettagliata, il computo metrico degli impianti ed il computo metrico delle attrezzature…il progetto esecutivo in funzione di quanto indicato nell’allegato c) – Prospetto lavori e prestazioni…”.
Inoltre stabiliva a pag. 6 che “i Piani di allestimento dei locali, di installazione e delle attrezzature di cucina presso i due nuovi ospedali dovranno essere, a pena di esclusione, completi di progetti esecutivi firmati da un tecnico abilitato…”.
È, pertanto, evidente che all’attore non veniva richiesta una mera progettazione di massima per la partecipazione alla gara di appalto, come affermato dalla convenuta P.A.P., ma una attività progettuale definita ed articolata, come pure affermato dal consulente tecnico di ufficio e pacificamente ammesso dall’altra convenuta C.A.M.S.T.
Non può, inoltre, sottacersi che la joint venture ha comunque utilizzato il lavoro svolto dal professionista, avvalendosene per formulare la propria offerta alla stazione appaltante senza obiettare alcunché in ordine alla congruenza della progettazione con quanto richiesto dal bando di gara, di talché di quel lavoro ha approfittato e dovrà corrispondere all’istante il relativo compenso.
Detto compenso, come nitidamente evidenziato dall’ing. C., dovrà essere aumentato anche per l’urgenza – dovuta salvo espressa pattuizione contraria (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2000, n. 6069) –  atteso che il professionista ha dovuto produrre l’elaborato progettuale, invero certamente complesso, in un lasso di tempo particolarmente breve, avendo ricevuto l’incarico relativo, da portare a compimento entro il 6 aprile 1999, solo dopo il 23 febbraio 1999 (cfr. relazione integrativa di C.T.U., pagg. 1 e 2).
Anche per ciò che concerne le ulteriori obiezioni sulla consulenza tecnica, il C.T.U. ha dato ampia ed approfondita risposta nella relazione depositata in data 5 dicembre 2003, soprattutto con riferimento alla determinazione della modalità di applicazione degli aumenti tariffari nonché alla completezza delle progettazioni stesse.
Conseguentemente, all’ing. L. spetta a titolo di compenso per la prestazione oggetto di causa l’importo complessivo di € 60.927,79, oltre accessori.
L’accoglimento della domanda sino a tale importo non è affatto impedito dalla originaria richiesta di condanna al pagamento della somma di lire 85.320.700 contenuta nell’atto di citazione, atteso che l’istante, nel formulare le proprie conclusioni sin dall’atto introduttivo del giudizio, ha comunque richiesto il pagamento della somma “maggiore o minore” rispetto a quelle espressamente indicata “che sarà accertata in corso di causa”.
La formula utilizzata dal procuratore dell’ing. L., lungi dal raffigurarsi quale mera clausola di stile, intende estendere la pretesa giudiziale a qualunque importo risultante dall’applicazione delle tariffe professionali all’opera prestata per l’A.T.I. C.A.M.S.T. – P.A.P. – SCARDI, di talché le conclusioni rassegnate all’udienza per la precisazione delle conclusioni, non integrano una inammissibile mutatio libelli ma costituiscono una mera specificazione di quelle fin dall’origine formulate alla luce degli accertamenti condotti dal C.T.U.
Sulla somma così determinata dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura legale che decorreranno dalla data della mora (20 maggio 1999) fino al saldo.
Non è dovuta in favore dell’ing. L. la rivalutazione monetaria, pure richiesta, atteso che “in tema di contratto d’opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflativo della moneta; pertanto in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell’obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, semprechè il creditore alleghi e dimostri ai sensi del comma 2 dell’art. 1224 c.c., l’esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfetariamente predeterminata dal comma 1 dell’art. 1224 c.c.” (Cass. Civ., sez. II, 22 giugno 2004, n. 11594).
Nel caso di specie, il professionista non ha fornito alcun apprezzabile elemento di giudizio circa la sussistenza del maggior danno, così come tipizzato dalla Suprema Corte.
Per quanto concerne l’individuazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio occorre premettere che, secondo le più recenti elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, l’A. T. I. si risolve in un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito ad una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa capogruppo legittimata a compiere, nei rapporti con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all’estinzione del rapporto, mentre resta salva l’autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3127; Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6757; Tribunale Napoli, 6 settembre 2001; Cass. Civ., sez. I, 11 maggio 1998, n. 4728; Tribunale Napoli, 18 marzo 1997) (1).
In definitiva, pur non potendo negarsi che l’A.T.I. possa venire in considerazione come centro di imputazione di rapporti giuridici (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 22 ottobre 2003, n. 15807), ciò che rileva nei rapporti con i terzi soggetti è l’autonomia delle singole imprese riunite, di talché qualora con i terzi agisce la capogruppo mandataria al fine di individuare correttamente il soggetto titolare del rapporto obbligatorio è necessario rifarsi alle norme sul mandato.
Pertanto, perché nei confronti del creditore, come l’attore nel caso di specie, possano rispondere anche le imprese rappresentante è necessario che la mandataria dichiari di agire espressamente anche in nome e per conto di queste (cfr. Tribunale Catania, 27 dicembre 2001, secondo cui “nel raggruppamento temporaneo di impresa, l’impresa designata come capogruppo, rappresenta, in forza del mandato collettivo conferitole, le altre imprese solo nei confronti del soggetto appaltante e non anche di qualsiasi altro soggetto, dovendosi escludere che abbia un generale potere di rappresentanza delle altre imprese sue mandanti”).
Al contrario, la semplice consapevolezza nel terzo dell’esistenza del rapporto di mandato non vale ad attribuirgli azione diretta nei confronti del mandante (art. 1705 c.c.), né, evidentemente, potrà invocare la responsabilità solidale delle imprese associate diversa dalla capogruppo, prevista solo a favore della pubblica amministrazione appaltante, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto (2).
Orbene, nel caso di specie non risulta sufficientemente dimostrato che la C.A.M.S.T. allorché ebbe a conferire all’ing. L. l’incarico professionale per cui è causa spese anche il nome della P.A.P. S.r.L.
In particolare, lo stesso attore, in sede di risposta all’interrogatorio formale deferitogli, ha testualmente dichiarato “di aver ricevuto l’incarico dalla C.A.M.S.T. S.r.L. attraverso un suo responsabile”, mentre solo in un secondo momento gli fu riferito dalla C.A.M.S.T. stessa che nella progettazione doveva essere riportata l’intestazione “C.A.M.S.T. – P.A.P. – S.” (3).
Tale dichiarazione circoscrive quanto dichiarato dal teste M. C., il quale ha riferito che l’attore ricevette l’incarico dalla C.A.M.S.T., in qualità di capogruppo dell’A.T.I.(4).
Da tali elementi di giudizio emerge, dunque, che con certezza a conferire l’incarico al L. fu la C.A.M.S.T., ma non è chiaro se essa fin dall’inizio agì quale impresa capogruppo della joint venture ovvero anche in nome e per conto della P.A.P. e della S., né è certo che tale incarico fu ratificato successivamente dall’A.T.I. stessa con spendita da parte della stessa capogruppo anche del nome degli altri soggetti associati.
In proposito, deve comunque escludersi che la prestazione professionale fu richiesta all’attore dalla S. ovvero che egli agì nella qualità di tecnico di tale società.
Inidonee a provare tale assunto si appalesano le dichiarazioni rese dal teste P. Z. (5), atteso che costui ha espressamente riferito di avere appreso le circostanze oggetto della prova testimoniale dalla P.A.P. S.r.L., e non già di averle percepite direttamente, pure perché ha affermato di non conoscere l’ing. L..
In definitiva si è in presenza di una testimonianza de relato ex parte, che “se considerata di per sé sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova solo quanto sia suffragata da alte risultanze probatorie acquisite al processo” (Cass. Civ., sez. L., 17 ottobre 1998, n. 10297).
Nel caso di specie, non solo le dichiarazioni del teste non hanno alcun concreto riscontro in altri elementi di giudizio ma si manifestano anche incongrue, giacché è irragionevole ritenere che l’incarico professionale è stato conferito da un soggetto che, benché “associato” all’A.T.I., per effetto degli stessi accordi interni non avrebbe partecipato alla gara di appalto relativa all’ospedale di L., ovvero a quella per cui è causa.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta solo nei confronti della C.A.M.S.T. la quale deve essere condannata al pagamento in favore di M L. della somma di € 60.927,79, oltre accessori ed interessi legali dalla mora al saldo.
Per ciò che concerne la domanda proposta dalla C.A.M.S.T. nei confronti della P.A.P. S.r.L., essa è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Non vi è dubbio che i compensi spettanti all’ing. L. per la predisposizione della progettazione necessaria per partecipare alla gara di appalto indetta dall’Azienda U.S.L. n. 4 del Basso Molise, sono da annoverare tra gli oneri e, più in generale, tra le spese per concorrere alla gara medesima.
Orbene, per quanto concerne le modalità di ripartizione di dette spese tra i soggetti partecipanti all’A.T.I. non deve farsi riferimento all’art. 7 del regolamento interno tra di essi stipulato in data 31 marzo 1999, diretto a disciplinare le quote di partecipazione all’appalto una volta ottenutane l’aggiudicazione, bensì al successivo art. 11 – intitolato “spese – fornitura derrate – pagamenti” – che testualmente stabilisce che “P.A.P. S.r.L. rimborserà a C.A.M.S.T. scrl… Lit. 3.200.000… a copertura delle spese sostenute…per la predisposizione della documentazione di gara e in particolare della relazione tecnica”.
È, pertanto, di tutta evidenza che le società in oggetto, allorché hanno stabilito le condizioni dell’Associazione, hanno pattiziamente determinato nella somma di lire 3.200.000 (pari ad € 1.652,66) il contributo della P.A.P. alle spese da sostenersi per la partecipazione alla gara.
Tra di esse, come osservato, rientrano quelle oggetto di causa, pure in considerazione dell’ampia dizione dell’art. 11 in esame, diretto a coprire ogni e ciascun esborso finalizzato a porre l’A.T.I. in condizione di formulare una offerta alla gara di appalto in discorso.
Ciò posto, è appena il caso di osservare che del tutto irrilevante, rispetto a tale esiguo importo da rimborsare, è l’elevato costo del progetto dell’ing. L.
Infatti, tale manifesta differenza tra la spesa de quo e il contributo ad essa spettante alla P.A.P. non può che ricadere sulla C.A.M.S.T. la quale avrebbe dovuto meglio e con maggiore precisione determinare gli importi necessari per partecipare alla gara, distrbuendoli più equamente tra le società associate, ovvero avrebbe dovuto specificare al professionista di attenersi nel realizzare il progetto ad una attività da compensarsi attraverso un modesto sacrificio economico.
Conclusivamente, la P.A.P. S.r.L. deve essere condannata al pagamento in favore della C.A.M.S.T. della somma di € 1.652,66, oltre intessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alle spese di lite tra l’attore e la P.A.P. nonché tra essa e la C.A.M.S.T.L, sussistono giusti motivi e d’equità per compensarle integralmente, mentre sulla P.A.P. graveranno le spese della C.T.U. integrativa, liquidate con decreto depositato in data 9 dicembre 2003, avendo essa convenuta richiesto i relativi chiarimenti, all’esito dei quali il consulente di ufficio ha correttamente ribadito le affermazioni contenute già nella prima relazione di consulenza tecnica.
Invece, le spese tra l’attore e la C.A.M.S.T. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Giudice unico di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da M. L. con atto di citazione notificato a mezzo posta il 28 luglio 1999 nei confronti della C.A.M.S.T.  s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Impresa capogruppo mandataria dell’A. T. I. “C.A.M.S.T.-P.A.P.-S.”, e della P.A.P. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
accoglie la domanda nei confronti della C.A.M.S.T. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l’effetto condanna essa società al pagamento in favore di M. L. della somma complessiva di € 60.927,79, oltre l’I.V.A. ed il contributo dovuto alla Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza per ingegneri ed architetti ed oltre agli interessi nella misura legale che decorreranno dalla mora (20 maggio 1999) fino all’effettivo soddisfo;
rigetta la domanda proposta da M. L. nei confronti della P.A.P. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore;
accoglie in parte la domanda riconvenzionale e per l’effetto condanna la P.A.P. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della C.A.M.S.T. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 1.652,66, oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra M. L. e la P.A.P. S.r.L. e tra la P.A.P. S.r.L. e la C.A.M.S.T., Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo s.c.r.l., rimanendo a carico della P.A.P. S.r.L. le spese della relazione integrativa di C.T.U., liquidate con decreto depositato in Cancelleria in data 9 dicembre 2003;
condanna la C.A.M.S.T. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Michele Leonetti che liquida in complessivi euro 6.406,37 di cui euro 606,37 per spese, euro 1.300,00, per diritti ed euro 4.500,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CAP, e rimborso spese forfetarie come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di C.T.U. da esso sostenute già liquidate con decreto depositato in Cancelleria in data 19 novembre 2002, come rettificato con decreto depositato l’11 febbraio 2003;
così deciso in Andria, addì 25 gennaio 2005


   Il Giudice
       Dott. Paolo RIZZI


Note richiamate in sentenza