REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA
In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10451 del registro generale per gli affari contenzioni dell’anno 2000 posta in deliberazione all’udienza del 18 luglio 2003, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica scaduto il 21 novembre 2003 e vertente
TRA
I. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Andria, via “omissis”, presso lo studio dell’avv.to V. L. che la rappresenta e difende, come da procura a margine dell’atto di citazione; attrice
E
S. C. di Assicurazione C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore; L. I. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore; A. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore; A. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore; elett.te domiciliate in Andria, via “omissis”, presso lo studio dell’avv.to S. D. T., che le rappresenta e difende come da procura in calce alle copie notificate dell’atto di citazione; CONVENUTE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All’udienza del 18 luglio 2003 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:
per l’attrice: “si riporta a tutti i pregressi scritti difensivi e verbali di causa; riproponendo, intatte, in questa sede tutte le proprie richieste, anche istruttorie, nella cui ammissione ancora insiste; si riporta integralmente all’atto introduttivo ed alla domanda chiedendone integrale accoglimento con rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, siccome manifestamente infondata in fatto e diritto e con vittoria di spese e competenze di lite”;
per le convenute: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel corso dell’udienza del 16.06.2003 qui da intendersi integralmente trascritte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 31 luglio 2000 la I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha convenuto in giudizio la S. C. di A. C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, il L. I. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la A. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la A. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo che: con la C. A. ha stipulato la polizza n. (omissis), con cui ha assicurato, giusta pattuizione speciale contenuta nel modello 9 con riferimento al mod. 2/Ro edizione 86, anche i rischi derivanti da eventi atmosferici agli autoveicoli in genere, all’aperto nelle aree di pertinenza dell’esercizio, di proprietà dell’assicurato e/o di terzi, per lire 150.000.000 e con ripartizione dell’intero rischio a carico della C. per il 45%, del L. per il 15%, dell’odierna A. (ex A.) per il 15% e a carico dell’A. (ex S. per il 15%; in data 16 giugno 1996 si è verificato un violento nubifragio con caduta di grandine che ha arrecato notevoli danni agli immobili attorei, ai manufatti fissi ed alle automobili da essa commerciate; secondo le previsioni di polizza e successivamente alla richiesta di indennizzo inviata a tutte le convenute, è stata espletata una perizia di stima dei danni rimessa alla capogruppo C. che ha provveduto a nominare due periti; questi, con la collaborazione dell’attrice, hanno determinato transattivamente l’ammontare dei danni in £. 29.039.000 ed hanno consacrato detta liquidazione in un atto inviato al difensore dell’istante, restituito debitamente sottoscritto; tuttavia, la C. ha negato il pagamento dell’importo in oggetto affermando di non essere obbligata al ristoro dei danni arrecati ad “enti non esposti all’aperto”.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo: “A) Accertata e verificata la sussistenza di copertura del rischio ai danni derivabili da eventi atmosferici anche agli autoveicoli et accessori parcheggiati all’aperto su aree di pertinenza della Soc. I. s.r.l., in forza della pattuizione speciale integrativa contenuta nella polizza e dalle parti tutte accettata, dichiarare le Società assicuratrici convenute tenute ciascuna in proporzione alla rispettiva quota, a risarcire la Soc. I. s.r.l., in persona di come sopra, dei danni tutti dalla stessa subiti sugli immobili, impianti auto et accessori ancorché parcheggiate all’aperto su aree pertinenziali della stessa I. B) Per l’effetto, accertato e dichiarato il responsabile inadempimento dei convenuti in ordine all’obbligazione risarcitoria contratta a seguito di transazione determinativa del subito danno, condannare la C. ass.ne soc. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Spett.le L. I. Ass.ni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la spett.le A. Ass.ni S.p.A., già A. Ass.ni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la spett.le A. Ass.ne S.p.A., già S. Ass.ni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti in favore della istante in persona di come sopra nella misura, determinata consensualmente in via transattiva, di £. 29.039.000 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria. C) Condannare inoltre le società assicuratrici tutte, in solido e pro indiviso fra loro, alla rifusione delle spese diritti et onorari del presente giudizio”.
Si sono costituite in giudizio depositando rituale comparsa la Società C. di A. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, il L. I. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
Hanno dedotto che la polizza n. (omissis) assicurava anche determinati “eventi speciali” con le limitazioni e le clausole previsti dall’allegato mod. 25 ediz. 87 che alla lettera E), in corrispondenza del rischio “eventi atmosferici” esclude dalla copertura assicurativa i danni subiti da “recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione”.
Hanno, quindi, soggiunto di non essere tenute ad indennizzare i danni subiti dall’attrice a beni posti all’aperto cagionati da eventi atmosferici come quello per cui è causa.
Hanno ulteriormente evidenziato che nessuna responsabilità può loro derivare pure in via transattiva in quanto nessun accordo fu raggiunto né tale accordo può essere ravviato nell’atto di liquidazione dei danni, comunque non approvato e ratificato dalla C. Assicurazioni.
Hanno chiesto “rigettare la domanda perché assolutamente infondata e non provata sia in fatto che in diritto ed in relazione sia all’an che al quantum. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente e, omessa ogni attività istruttoria, all’udienza del 18 luglio 2003, è stata trattenuta in decisione sulle contrapposte conclusioni rassegnate dalle parti con contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel caso di specie non è possibile fondare l’obbligazione di pagamento di un indennizzo delle convenute in favore dell’attrice per il prodursi di un evento di danno coperto dalla polizza assicurativa per cui è causa in virtù di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
Tale non può ritenersi l’atto di liquidazione di danni allegato al fascicolo dell’istante, né la prova di una intervenuta transazione emerge dai documenti in atti (1).
Infatti, nell’atto di liquidazione in oggetto, compilato dall’incaricato della C. A. dott. N. G., vi è la espressa riserva da parte della compagnia mandante di ratificare l’operato dell’incaricato.
Detta riserva, a ben vedere, deve ritenersi sussistente ed effettivamente operante nel caso de quo, atteso che risultano sbarrate (e, dunque, annullate) solo le righe bianche che ad essa seguono – la cui funzione è evidentemente quella di inserire nell’atto specificazioni attinenti alla peculiarità della situazione sostanziale oggetto di valutazione – mentre è ben chiara la permanenza della riserva formulata per mezzo di espressioni che le parti non hanno alterato o soppresso (2).
Per altro non vi è agli atti la prova del conferimento al liquidatore di poteri rappresentativi della società assicurativa in merito alla composizione in termini definitivi della potenziale insorgenda controversia connessa al verificarsi di un evento assicurato, estesi non solo alla valutazione quantitativa dei danni ma anche al giudizio circa la effettiva operatività della polizza in concreto.
In effetti, dalla lettura ponderata dell’atto emerge che il compito assegnato al liquidatore è quello di provvedere alla stima del danno ed alla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo sulla scorta delle condizioni di polizza e non anche di stabilire la sussistenza, nel caso specificamente sottoposto alla sua valutazione, della copertura assicurativa che involge apprezzamenti e giudizi evidentemente rimessi all’assicuratore.
In definitiva, nella prospettiva della sussistenza effettiva dell’obbligazione negoziale assunta dalla compagnia di assicurazioni, da valutare in un secondo momento, con l’atto di liquidazione si provvede solamente ad assegnare un valore economico al danno subito dall’assicurato, per l’appunto a “liquidarlo”.
Tanto, in particolare, si desume dalla medesima denominazione dell’atto, che fa riferimento testuale alla “liquidazione dei danni”, nonché dal richiamo espresso delle risultanze della stima dei danni in funzione della determinazione dell’ammontare dell’ipotetico indennizzo (3).
A ben vedere, la C. A. non contesta le conclusioni riportate nell’atto in esame ma, espressamente, rifiuta la ratifica dell’operato del suo incaricato, consacrata nell’atto di liquidazione già sottoscritto dall’assicurato e dal procuratore dello stesso, ritenendo non operante la garanzia assicurativa nei termini di polizza, ovvero effettuando una valutazione che precede e, nel caso de quo, esclude quella del proprio perito.
Conseguentemente non può correttamente affermarsi che la convenuta, con il suo comportamento, abbia inteso fare proprio il giudizio espresso dal dott. G. in contraddittorio con la parte assicurata, trasfondendolo in un accordo transattivo idoneo a fondare, sotto il profilo considerato, la pretesa azionata in giudizio.
Per quanto concerne, invece, la effettiva operatività della polizza assicurativa, occorre operare una distinzione che tenga conto del complesso di beni assicurati e delle concrete modalità di verificazione del sinistro in danno della I.
In proposito osserva il Tribunale che giusta polizza n.(omissis) (4) la C. Assicurazioni, unitamente alle altre convenute, aveva assicurato, per lo specifico rischio “incendio”, “l’intero complesso edilizio” – dettagliatamente descritto in premessa e composto da un “fabbricato, anteriormente elevato a due piani fuori terra con abitazione sovrastante il piano terra, con solai e copertura di laterizi, strutture portanti orizzontali di cemento armato, posteriormente elevato ad un solo piano fuori terra, comprendente retrostante area recintata da muro per lavaggio e per deposito autoveicoli usati, con copertura di tavelloni metallici imbullonati e capriate metalliche di sostegno appoggiate alla muratura perimetrale” – una serie di beni mobili e macchinari ed “autoveicoli in genere, nuovi e/o usati, all’aperto nelle aree di pertinenza dell’esercizio, di proprietà dell’assicurato e/o di terzi”.
Per effetto di pattuizione allegata alla polizza, consacrata nell’appendice n.5, denominata “eventi speciali”, la copertura assicurativa è stata estesa ad un complesso di altri rischi indicati sotto le lettere A), B), C), D), E), F), G) ed H).
Tra i rischi di cui alla lettera E) vi sono gli “eventi atmosferici”, per cui in virtù di tale clausola “la società assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non”.
Tuttavia, è espressamente previsto, in detta pattuizione, che “la società non risponde dei danni…c) subiti da:…enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione”.
Orbene, giova premettere che le clausole aggiunte al contratto di assicurazione contenute nell’appendice della polizza non hanno una distinta autonomia avulsa dal contesto della convenzione di cui costituiscono parte integrante (5), sicché aprioristicamente non può affermarsi la prevalenza delle disposizioni speciali su quelle generali o viceversa ma deve procedersi ad una esame sistematico del complesso delle pattuizioni negoziali onde stabilire la portata effettiva del contratto concluso.
Ciò posto, deve essere esclusa la vessatorità e comunque la inoperatività della clausola in esame, così come deve escludersi che la stessa, ove ritenuta valida ed efficace, renderebbe nella sostanza privo di giustificazione causale il pagamento del premio per il rischio in oggetto a causa della sostanziale insussistenza di un concreto ambito operativo.
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “la clausola con la quale si stabilisce nella polizza di assicurazione in quali limiti l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro non fa che precisare l’oggetto del contratto assicurativo senza creare delle limitazioni di responsabilità a favore dell’assicuratore medesimo riguardo al risarcimento del danno assicurato. Tale clausola non rientra perciò tra quelle limitatrici di responsabilità soggetta alla disciplina dell’art. 1341 comma 2 c.c., onde non può dirsi che essa non ha effetto a favore del contraente che l’ha predisposta nelle condizioni generali del contratto (Assicuratore) ove non si specificamente approvata per iscritto dal contraente per adesione (assicurato)” (6).
In fattispecie analoghe a quella in esame la Suprema Corte ha stabilito che “le clausole di un contratto di assicurazione che limitano il rischio assicurativo (come quelle che in un’assicurazione contro l’incendio escludono dalla relativa copertura i danni a macchine e circuiti elettrici per effetto di scariche od altri fenomeni elettrici) hanno solo la funzione di delimitare l’oggetto del contratto e di precisare i termini, anche quantitativi, dell’obbligazione assunta dall’assicuratore e della prestazione da lui dovuta, e non debbono, pertanto, essere specificamente essere approvate per iscritto a norma dell’art. 1241, comma 2 c.c., non costituendo clausola di limitazione della responsabilità dell’assicuratore come quelle che invece restringono un’obbligazione risarcitoria già fissata restringono un’obbligazione risarcitoria già fissata con più ampia estensione dal contratto o dalla legge” (7) , ovvero che “la clausola contenuta in un contratto di assicurazione con la quale l’assicuratore conviene con l’assicurato che pagherà l’indennità solamente se l’evento previsto in contratto sia causato da determinate circostanze (e non da altre) è diretta a precisare l’oggetto del contratto e non anche a precostituire limitazioni di responsabilità a favore della compagnia assicuratrice e non è pertanto soggetta a specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c.” (8).
Orbene, nel caso di specie ritiene il Tribunale che alla clausola trascritta è stata assegnata all’interno del contratto di assicurazione complessivamente considerato la precipua funzione di specificare l’oggetto del contratto stesso in relazione ad alcuni eventi specifici, chiarendo in quali limiti ed in presenza di quali specifiche circostanze obiettive attinenti alla dinamica ed alla derivazione causale dell’evento dannoso opera la copertura assicurativa.
In particolare l’assicuratore ha inteso escludere tra i danni suscettibili di prodursi a carico dei beni assicurati in dipendenza di eventi atmosferici quelli riportati da “enti all’aperto” (tra cui, nel caso di specie vi sono le autovetture), impegnandosi a risarcire solo quelli cagionati agli altri beni assicurati come indicati nella polizza incendio n.(omissis).
Così congegnato il contratto di assicurazione, ne discende che l’operatività della copertura assicurativa per gli eventi di cui alla menzionata lettera E) in effetti sussiste in concreto ma solo con riferimento al fabbricato ed altri “enti” riportati sub 2) e 3) della polizza mentre non può essere invocata per tutti quei beni che, trovandosi all’aperto, sono maggiormente esposti al rischio in oggetto e che, pertanto, continuano ad essere assicurati contro l’incendio e gli altri eventi di cui alle lettere A), B), C), D), F), G) ed H) dell’allegato 5).
Ciò spiega e giustifica la sussistenza della causa del contratto anche con riguardo alla clausola in esame il cui ambito oggettivo di operatività è sì delimitato (sia pure in misura rilevante, come nel caso di specie) ma non del tutto escluso.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla scorta delle espressioni letterali impiegate in contratto.
Infatti, per un verso, occorre evidenziare che gli “enti” sono tutti gli oggetti inanimati, nel senso non filosofico del termine (9) e, per altro verso, la clausola in oggetto, attraverso l’espressione in esame, fa chiaro riferimento a tutti i beni coperti dall’assicurazione, atteso che nel definire l’ambito di operatività della polizza per “eventi atmosferici” richiama genericamente gli “enti assicurati” così rimandando evidentemente a tutti i beni oggetto della copertura e specificati nella polizza.
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l’esclusione della garanzia assicurativa opera solo con riferimento alle autovetture parcheggiate all’aperto e danneggiate dalla grandinata ma non anche per gli altri beni colpiti dall’evento dannoso.
In particolare, è incontestato che anche il fabbricato attoreo è stato interessato dalla precipitazione atmosferica in relazione al quale è pacifica la sussistenza della garanzia assicurativa e, quindi, l’obbligo per le convenute di corrispondere il relativo indennizzo in favore dell’assicurato.
Infatti, deve ritenersi pacifico che in occasione della grandine caduta su Andria in data 16 giugno 1999 l’immobile di proprietà della I. riportò alcuni danni.
In proposito occorre osservare che i convenuti non hanno contestato l’esposizione dei fatti svolta in citazione, se non in termini assai generici e con specifico riferimento all’efficacia della polizza, ciò che ha ragionevolmente e legittimamente indotto l’istante ad orientare la propria condotta processuale in relazione agli aspetti controversi, ovvero a quei soli profili oggetto di puntuale e specifica contestazione, e a trascurare gli aspetti non posti in dubbio (10).
Pertanto, ben può affermarsi che la liquidazione effettuata dal dott. G., in contraddittorio con l’assicurato, ricomprende tanto i danni alle automobili quanto quelli all’immobile, ciò che non è stato disconosciuto dalla C. Assicurazioni neppure nella corrispondenza successivamente intercorsa con la I.
In effetti una specifica contestazione è stata effettuata solo nella memoria di replica e, dunque, tardivamente atteso che gli scritti conclusivi hanno “soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte” (11), sicché attraverso di essi la parte non può svolgere alcuna attività assertiva nuova
Sulla scorta delle esposte considerazioni ben può essere valutato il computo metrico estimativo a firma del geom. M., con il relativo corredo di fotografie allegate da cui emerge l’entità e la natura dei danni riscontrati sul fabbricato assicurato, anch’esso contestato solo nella memoria di replica.
Passando alla liquidazione dei danni subito dall’attrice devono escludersi quelli che ragionevolmente dipendono non già dall’evento garantito ma da altri fattori, quali l’incuria nello svolgimento delle attività di ordinaria manutenzione dell’immobile ed il trascorrere del tempo.
Sicché non potranno essere ricomprese nell’indennizzo le somme necessarie per rimuovere le macchie di umidità ben visibili sotto il balcone dell’edificio (12) in quanto per certo non riconducibili agli effetti di un solo evento climatico, per quanto imponente e di rilevante portata, così come non può essere indennizzato integralmente il danno riportato dalle coperture in metallo che, in tutta evidenza, risultano deteriorate dalla ruggine (13) e, cioè, aggredite da un fenomeno che notoriamente opera nel tempo e richiede diversi anni per manifestarsi.
Pertanto, sulla scorta dei criteri indicati nel computo metrico in oggetto, ritiene il Tribunale congruo liquidare in favore dell’attrice l’importo di € 4.000,00, già rivalutato all’attualità, come importo necessario per provvedere alla rimozione dei danni provocati dalla grandine.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell’effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate (detratto quanto corrisposto a titolo di provvisionale) dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell’art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
Il complessivo importo così determinato dovrà essere corrisposto in favore della I. dalle convenuta, ciascuna nei limiti della quota di rischio contrattualmente assunto, ovvero nella misura del 45% dalla C., del 25% dal L. e del 15% dalla A. e dalla A.
Sussistono giusti motivi e d’equità per compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi, mentre le spese residue seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato il 31 luglio 2000 nei confronti della Società C. di A. C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, del L. I. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della A. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e della A. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Accoglie in parte la domanda e per l’effetto condanna la S. C. di Assicurazione C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, il L. I. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore¸ al pagamento in favore della I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell’importo di € 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda all’effettivo soddisfo nella rispettiva misura del 45% per la C. Ass.ni, 25% per il L. I., 15% per l’A. Ass.ni e 15% per l’A. Ass.ni;
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna la Società C. di A. C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, il L. I. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore¸ in solido tra loro, alla rifusione in favore della I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese residue che liquida in complessivi € 1.107,00 di cui € 157,00 per spese, € 250,00 per diritti ed € 700,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge;
così deciso in Andria, addì 16 gennaio 2004.
Il Giudice
Dott. Paolo RIZZI
Note richiamate in sentenza