REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA


Il Giudice Unico dott. Riccardo Leonetti ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta nel registro generale affari con-tenziosi sotto il numero d’ordine 13132 dell’anno 2002


TRA


XXXXXX  xxxxxx, in persona del legale rappresentante p.xxxxxx, elettivamente domiciliato in Barletta presso lo studio dell’avv. XXXXXX Xxxxxx, da cui è rappresentata e di-fesa, come da procura a margine dell’atto di citazione – Attrice –


CONTRO


XXXXXX XXXXXX XXXXXX xxxxxx, in persona del legale rap-presentante p.xxxxxx, corrente in Xxxxxx Xxxxxx, rappresenta-ta e difesa, come da procura a margine della comparsa di co-stituzione e risposta, dagli avv.ti. Xxxxxx e Xxxxxx, ed e-lettivamente domiciliata in Trinitapoli presso lo studio di quest’ultimo – Convenuta –


Oggetto: risoluzione contrattuale

All’udienza del 13.7.04, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni così precisate dalle parti:
per l’attrice: “riportandosi a quelle già rassegnate nell’at-to introduttivo e successive difese, insistendo per l’inte-grale accoglimento”;
per la convenuta: “rigettata ogni contraria istanza ed ecce-zione, rassegna le conclusioni così come formulate nella com-parsa di costituzione e di risposta, che qui si intendono interamente ritrascritte, chiedendone l’accoglimento”. 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata il 2.3.02 il Xxxxxx xxxxxx di evoca-va innanzi a questa Sezione distaccata l’Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx di Xxxxxx Xxxxxx per sentire dichiarare risolto il contratto stipulato con quest’ultima – tramite il rivenditore di zona  corrente in xxxxx – per l’acquisto di un compressore “Xxxxxx Xxxxxx” tipo VSD 90, con condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo pagato (L.82.272.000), al risar-cimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite. Espo-neva al riguardo l’attrice che fin dalla sua messa in funzio-ne il macchinario acquistato aveva palesato un vizio (perdita d’olio nell’impianto aria) tale da renderlo inutilizzabile; che a nulla erano valsi i ripetuti interventi di tecnici del rivenditore di zona e della stessa convenuta; e che a fronte di ciò aveva vanamente chiesto alla Xxxxxx Xxxxxx la sostitu-zione del bene in forza della garanzia di legge.
 Con comparsa depositata il 21.5.02 si costituiva la so-cietà convenuta ed eccepiva in via preliminare da un lato il proprio difetto di legittimazione a contraddire (in quanto società produttrice del macchinario del tutto estranea al rapporto contrattuale in contestazione, intercorso tra l’at-trice e la Xxxxxx Xxxxxx di xxxxxx), dall’altro l’incompeten-za per territorio del giudice adìto (per essere competente il Tribunale di Monza, nel cui ambito territoriale ha sede la convenuta), dall’altro ancora la decadenza dell’attrice dal diritto azionato (per avere denunciato i vizi oltre il termi-ne previsto dall’arxxxxxx1495 c.c.). Nel contestare altresì il merito della domanda, l’Xxxxxx concludeva quindi per l’ac-coglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Avendo il giudicante ravvisato l’opportunità di decide-re immediatamente la questione della legittimazione passiva della convenuta – in quanto potenzialmente decisoria dela lite – all’udienza del 13.7.04 le parti precisavano le ri-spettive conclusioni e la causa veniva riservata per la deci-sione, con termini per il deposito di scritti conclusivi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda del Xxxxxx  va dichiarata inammissibile, es-sendo fondata l’assorbente questione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Xxxxxx Xxxxxx sin dalla sua costituzione.
La fattispecie in esame è inquadrabile nell’ambito del-la c.d. vendita a catena, figura caratterizzata da più tra-sferimenti successivi della proprietà dello stesso bene, nel quadro di accordi intercorsi tra produttore e successivi ri-venditori per una più efficiente distribuzione commerciale del bene stesso.
Condivisibile giurisprudenza afferma che, in tale tipo di vendita, spettano all’acquirente due distinte azioni: un’azione di tipo contrattuale esperibile – stante l’autonomia di ciascuna compravendita – soltanto nei confron-ti del diretto venditore (salva la rivalsa di ogni acquirente intermedio verso il rispettivo dante causa); ed un’azione di tipo extracontrattuale, esperibile nei confronti del produt-tore per il ristoro dei danni derivanti dai vizi della cosa (cfr., da ultimo, Cass. 5428/02).
Nella specie la società attrice, nel richiamare il con-tratto di acquisto del macchinario difettoso, ha inequivoca-bilmente esperito la sola azione di tipo contrattuale volta alla risoluzione del negozio di vendita e al risarcimento del danno, mentre soltanto in sede di comparsa conclusionale ha tardivamente adombrato – nel richiamare la normativa di cui al D.P.R. 224/88 in tema di responsabilità del produttore (peraltro limitata al risarcimento di specifici tipi di dan-no) – una diversa responsabilità della convenuta di natura aquiliana.
Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che dalla documen-tazione in atti e dalle stesse dichiarazioni di parte attrice il macchinario risulta essere stato venduto a quest’ultima non già dall’odierna convenuta Xxxxxx Xxxxxx bensì da altro soggetto estraneo al presente giudizio (la Xxxxxx Xxxxxx di Barletta), e ciò coerentemente con lo schema tipico della concessione di vendita, che prevede autonome relazioni tra rivenditore e clientela.
Ne consegue, alla luce dell’orientamento giurispruden-ziale sopra adesivamente richiamato, che l’attrice aveva a-zione contrattuale unicamente nei confronti della sua imme-diata dante causa e non anche nei confronti della Xxxxxx Xxxxxx, la quale ultima è dunque priva della necessaria le-gittimazione a contraddire, con conseguente inammissibilità della domanda spiegata nei suoi confronti.
Né vale in contrario richiamare il successivo coinvol-gimento tecnico della convenuta per tentare di eliminare i difetti del macchinario, considerato tra l’altro che l’attri-ce ha dedotto in giudizio unicamente il rapporto contrattuale di compravendita intercorso con la Xxxxxx Xxxxxx e non anche ulteriori rapporti obbligatori eventualmente scaturiti dai contatti avuti con la Xxxxxx.
Il riconoscimento della fondatezza della questione pre-liminare sollevata da parte convenuta rende ovviamente super-fluo l’esame delle restanti questioni preliminari e del meri-to della controversia.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente trale parti le spese di lite; motivi rinvenibili da un lato nel mancato esame del merito della lite, dall’altro nell’o-biettiva idoneità di pratiche distributive quali quella in esame ad ingenerare equivoci circa il soggetto giuridicamente responsabile di eventuali difetti del prodotto commercializzato.


P.Q.M.


Il Giudice Unico del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Barletta, definitivamente pronunciando sulla domanda pro-posta, con citazione notificata in data 2.3.02, dal Xxxxxx , corrente in Barletta, nei confronti della Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, corrente in Xxxxxx Xxxxxx, nelle persone dei rispet-tivi legali rappresentanti, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Barletta il 15.1.05.


             Il Giudice
         Dott. Riccardo Leonetti