REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


 nella causa civile iscritta al numero 10389 del registro generale per gli affari contenzioni dell’anno 1999 posta in deliberazione all’udienza del 10 dicembre 2002 con assegnazione contestuale del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale scaduto il 9 febbraio 2003 e vertente


TRA


V. D. S., elett.te domiciliato in Barletta, via “omissis”, presso lo studio dell’avv. F. D., che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione;attore


E


A. A. S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore avv. G. P.;convenuta contumace


OGGETTO:risarcimento danni.


Conclusioni
All’udienza del 10 dicembre 2002 così il procuratore dell’attore ha precisato le proprie conclusioni: “precisa le conclusioni così come in atti riportate”.


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con citazione notificata il giorno 10 novembre 1999 V. D. S. ha convenuto in giudizio la A. A. S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, avv. G. P., esponendo che: in data 3.12.1997 ebbe a stipulare con la compagnia di assicurazioni S  S.p.A., nella sua qualità di coassicuratrice delegataria e con il concorso della convenuta, polizza di assicurazione con scadenza 3.12.1998, per responsabilità civile, incendio, furto e valore commerciale a copertura dell’autovettura Mercedes slk 200, tg. (omissis); la polizza in oggetto prevedeva una ripartizione per quota, al 50% ciascuna, della responsabilità a carico delle due compagnie, con esplicita esclusione della solidarietà passiva; in data 28.01.1998 la vettura assicurata è stata oggetto di furto ad opera di ignoti; con lettera raccomandata del 30.04.1998 ha avanzato richiesta di risarcimento danni alla S. S.p.A. la quale, il 20.05.1998, nella sua qualità ha stabilito l’intero importo da liquidare in lire 54.400.000, provvedendo a liquidare l’importo della propria quota in lire 27.200.000; la A. in l.c.a., pur richiesta, non  ha inteso corrispondere quanto dovuto.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo: “condannarsi la A. Ass.ni S.p.A. in L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore avv. G. P., corrente in Milano, P.zza “omissis”, al pagamento della complessiva somma di £. 27.200.000, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, nonché le spese e competenze della presente procedura”.
La A. Ass.ni S.p.A. in L.C.A. ha omesso di costituirsi in giudizio rimanendo, pertanto, contumace.
L’attore ha richiesto di chiamare in giudizio la R. Assicurazioni S.p.A., quale gestore per la Puglia del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ritenuto litisconsorte necessario, ma benché autorizzato ha omesso di provvedervi.
Omessa ogni attività istruttoria, all’udienza del 10 dicembre 2002 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall’attore, con contestuale assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è infondata e deve essere accolta.
Infatti, l’attore ha azionato nei confronti della società convenuta, in liquidazione coatta amministrativa, un credito rinveniente da un contratto di assicurazione della vettura contro il rischio di furto, stipulato dalla S. e dalla A. S.p.A.
Si tratta, pertanto, di un credito fatto certamente valere nei confronti di un soggetto sottoposto alla procedura concorsuale disciplinata dagli artt. 194 ss. L. 267/1942.
In tale ambito trova applicazione, in quanto richiamato dall’art.201 L.F., il principio della par condicio creditorum di cui all’art.52 L.F. per cui tutti i creditori debbono partecipare proporzionalmente alla distribuzione del ricavato nella liquidazione.
Uno dei corollari dell’enunciato principio del concorso formale è costituito dal divieto, per il creditore, di iniziare ovvero proseguire una azione esecutiva individuale sui beni della società in liquidazione a tutela di qualsivoglia ragione creditoria.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “Una  volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni    diritto    di  credito,  compresi  quelli  prededucibili,  è tutelabile  esclusivamente  nelle  forme  di cui agli artt. 201 – che rinvia   all’art.  52  –  207  e  209  legge  fall.  con  conseguente preclusione    di    forme    di    tutela    differenti   da  quelle dell’accertamento  endofallimentare; pertanto, come nella procedura fallimentare,  i  crediti  prededucibili non possono farsi valere con le  forme  ordinarie,  essendo  applicabili le norme sulla formazione del  passivo,  con  la  conseguenza  che dopo il deposito dello stato passivo  il  creditore  in  prededuzione,  il  cui  credito sia stato escluso  dal  commissario  liquidatore,  dovrà proporre opposizione, mentre    il  creditore  il  cui  credito  non  sia  stato  preso  in considerazione   dovrà  proporre  domanda  di  insinuazione  tardiva (nella  specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza  rinvio  la  sentenza  di  rigetto  dell’opposizione  a decreto ingiuntivo  emanato  a  favore  di perito che aveva operato per conto del liquidatore)” (Cass. civ., sez. I, 17.12.2001, n.553).
La medesima giurisprudenza della Corte di Cassazione estende il divieto in oggetto non solo alle azioni esecutive sui beni del fallito ma anche alle azioni di carattere strumentale, ivi comprese le azioni di mero accertamento (Cass. civ., sez. I, 6.08.1998 n.7740 e 11.11.1998, n.11379).
 Pertanto, in diretta applicazione del principio del concorso dei creditori sul patrimonio dell’insolvente e dei suoi corollari, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere insinuato al passivo e verificato, sicché la violazione del detto principio determina “l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità  della domanda,  siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario  dalla  legge, trovandosi in presenza di una vicenda “litis    ingressus    impediens””,(Cass. civ., sez. I, 13.06.2000, n.8018).
Nel caso di specie, trattandosi di domanda relativa ad un credito verosimilmente sorto successivamente alla emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa della società opponente dovrà essere dichiarata l’improponibilità della istanza proposta nei confronti della società medesima.
Occorre, infine, puntualizzare che non pertinente appare il richiamo svolto dall’attore al litisconsorzio della R. S.p.A., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, atteso che nel presente giudizio non è stata azionata una domanda risarcitoria relativa ad un danno rientrante nell’ambito di applicazione della Legge 990/96, i cui artt.19 ss disciplinano le norme relative all’intervento del menzionato Fondo nel caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti venga posto in liquidazione coatta amministrativa.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della convenuta.


P.Q.M.


Il Giudice unico del Tribunale di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da V. D. S. con citazione notificata il 10 novembre 1999 nei confronti della A. Assicurazioni S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, avv. G. P., rigettata ogni diversa istanza, così dispone:
Dichiara improponibile la domanda;
Nulla per le spese.
Così deciso in Andria, addì 17 marzo 2003


IL GIUDICE
Dott. Paolo RIZZI