REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


 nella causa civile iscritta al numero 2228 del registro generale per gli affari contenzioni dell’anno 1998 posta in deliberazione all’udienza del 22 ottobre 2002, con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica scaduto il 11 gennaio 2003 e vertente


TRA


M. D. P. e L. L., elett.te domiciliati in Andria, via “omissis”, presso lo studio dell’avv. S. M. che li rappresenta e difende, come da mandato a margine dell’atto di citazione ;attori


E


D. F., elett.te domiciliato in Andria, via “omissis”, presso lo studio dell’avv. G. V., che la rappresenta e difende unitamente all’avv. F. T., come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTO


OGGETTO:risoluzione contrattuale;


CONCLUSIONI
 All’udienza del 22.10.2002 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:
per gli attori, “precisa le proprie conclusioni insistendo nell’accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lire. Si riporta inoltre a tutte le richieste, domande ed eccezioni formulate in corso di causa, insistendo in particolar modo nell’ammissione delle richieste istruttorie sin qui formulate”;
per il convenuto, “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta ed insiste nelle richieste istruttorie precedentemente formulate”.


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con citazione notificata il 22 settembre 1998 M. D. P. e L. L. hanno convenuto in giudizio D. F. esponendo che: con contratto preliminare di compravendita del 22.11.1989 avevano promesso di vendere al convenuto un fondo rustico, sito in Andria alla contrada”omissis”, per il corrispettivo di lire 50.000.000; in relazione alla esecuzione di detto contratto sorse una controversia per cui il F. agì ex art.2932 c.c. nei confronti degli attori i quali chiesero in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento del promissorio acquirente; il Tribunale di Trani, con sentenza n.232/94 del 23/6/92 rigettò la domanda riconvenzionale e, accogliendo la domanda principale, trasferì al F. il fondo in oggetto, condizionando sospensivamente il trasferimento al versamento da parte dell’acquirente del corrispettivo pattuito entro sessanta giorni dalla sentenza; avverso la decisione del Tribunale gli istanti proposero appello, che fu rigettato con sentenza n.1231/97 del 1.12.1997, passata in giudicato; il convenuto non ha provveduto al versamento del prezzo indicato dal Tribunale di Trani, quale condizione del trasferimento dell’immobile.
Tutto ciò premesso hanno concluso chiedendo “emettere sentenza dichiarativa (o, in subordine costitutiva) della risoluzione per inadempimento del contratto (ovvero del rapporto conseguente) costituito dalla sentenza n.232/94 del Tribunale di Trani”.
Si è costituito D. F. eccependo l’infondatezza della domanda chiedendone il rigetto e spiegando domanda riconvenzionale.
Ha affermato che il mancato rispetto del termine per il versamento del corrispettivo della compravendita è stato causato dal comportamento degli attori i quali hanno effettuato diverse richieste di quantificazione delle spese di lite liquidate dalle sentenze rese nel corso dei giudizio intrapresi dal convenuto ai sensi dell’art.2932 c.c. nonché di corresponsione in loro favore di una indennità per presunti lavori eseguiti sul fondo per cui è causa.
Ha, quindi, dedotto la inammissibilità della domanda attorea in quanto il termine assegnato dalla sentenza di primo grado per il pagamento del prezzo in oggetto ha natura di condizione sospensiva dell’efficacia traslativa dell’immobile che avrebbe legittimato il creditore ad agire per l’adempimento coattivo dell’obbligazione ed il risarcimento del danno da ritardo.
Inoltre ha contestato la sussistenza nel caso di specie del grave inadempimento rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda attorea ex art1455 c.c. anche in considerazione della disponibilità del convenuto a corrispondere il dovuto in qualsiasi momento.
Infine, ha soggiunto che in sede di stipula del preliminare ha versato agli attori l’importo di lire 5.000.000 a titolo di caparra.
Ha concluso chiedendo: “I) rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata e, pertanto, dichiarare la validità ed efficacia ella sentenza n.232/94 del Tribunale di Trani, confermata dalla sentenza n.1231/97 della Corte di Appello di Bari, II) dichiarare verificata la condizione del versamento, da parte del F., del corrispettivo di cinquanta milioni di lire ed ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Trani, esonerandolo da ogni responsabilità, di trascrivere la sentenza di trasferimento n.232/94; III) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare i coniugi D. P. M. e L. L. alla restituzione, in favore di F. D., della somma di £. 5.000.000  ricevuta a titolo di caparra confirmatoria all’atto della sottoscrizione del preliminare di vendita del 28/11/89; IV) condannare gli attori alla rifusione delle spese processuali”.
Il convenuto ha offerto alla prima udienza il pagamento del corrispettivo dovuto, che è stato rifiutato dagli attori.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, all’udienza del 22.10.2002, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con contestuale assegnazione di termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per repliche.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda attrice è infondata e deve essere rigettata.
Secondo la corrente e prevalente opinione giurisprudenziale, chiamata a pronunciarsi su casi analoghi a quello per cui è causa, “il pagamento del prezzo, pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore ha acquistato anche, nel rapporto giuridico che si è costituito con la sentenza, il valore e la funzione di una condizione in senso proprio…è nella essenza della condizione, intesa quale avvenimento futuro ed incerto, che, con il trascorrere del tempo, l’evento condizionante si realizzi o divenga irrealizzabile, trasformandosi così in  un  fatto attuale e certo, perché soltanto così la condizione si realizza positivamente o negativamente. Tale principio conserva la sua validità anche quando la condizione è quella dell’adempimento dell’obbligazione  principale di una parte, la cui mora, al di fuori di ogni automatismo, si traduce nel mancato avveramento  della condizione sin dal momento in cui abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza e non possa essere efficacemente adempiuta contro la volontà del creditore” (Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 1994, n.11195, ma anche Cass. civ., sez. II, 6 agosto 2001, n.10827; Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1994, n.9638; Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 1993, n.1588).
Il mancato pagamento del prezzo può consentire al creditore di proporre la domanda di risoluzione del contratto, ricorrendone i presupposti ex art.1455 c.c. (Cass. civ., 10827/01 cit.).
Nel caso di specie, pacificamente l’obbligazione di pagamento del prezzo, cui il Tribunale di Trani ha sospensivamente condizionato l’effetto traslativo dell’immobile per cui è causa, è diventata attuale in data 29 giugno 1998, allorché la sentenza della Corte di Appello di Bari – che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani interposto dagli odierni attori – è passata in giudicato (cfr. Cass. civ., 9638/94 cit. la quale stabilisce che il dies a quo per l’adempimento è il passaggio in giudicato della sentenza).
Pertanto, il termine di sessanta giorni concesso al F. per effettuare il versamento del corrispettivo della compravendita è venuto a scadere in data 28 agosto 1998.
Fino alla data di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio – 22 settembre 1998 – il F. non aveva provveduto alla esecuzione della prestazione in oggetto né vi è prova che avesse offerto agli attori il pagamento del dovuto.
Tuttavia, tale condotta certamente inadempiente non integra, alla luce degli elementi di giudizio in atti, gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ex art.1455 c.c.
Infatti, deve anzitutto escludersi che il termine assegnato dalla menzionata sentenza debba essere considerato quale termine essenziale per l’adempimento come vorrebbero gli attori, atteso che tale interpretazione mal si concilia con la natura di condizione sospensiva riconosciuta dai Giudici di legittimità al “termine” in esame, rilevante ai fini della efficacia del negozio traslativo.
Pertanto, la mera inosservanza del detto termine deve essere esaminata unitamente agli altri elementi fattuali caratterizzanti il rapporto tra le parti ed idonei a tratteggiare l’interesse di ciascuna di esse alla esecuzione del contratto, atteso che “con  riguardo alla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti  a  prestazioni  corrispettive,  il disposto dell’art. 1455 cod.  civ. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la  risoluzione  del  vincolo  contrattuale è collegata unicamente all’inadempimento    delle  obbligazioni  che  abbiano  una  notevole rilevanza  nell’economia del rapporto, per la cui valutazione – che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice  del  merito  ed  incensurabile  in  sede  di legittimità se sorretto  da  motivazione  esauriente  ed  immune  da  vizi  logici – occorre  tener  conto  dell’esigenza  di  mantenere  l’equilibrio tra prestazioni  di  eguale peso, talché l’importanza dell’inadempimento non  deve  essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che  la  parte  creditrice  abbia  potuto  fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè, all’attitudine dell’inadempimento  a  turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale”.
Orbene, occorre rilevare che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto dagli attori solo dopo circa 20 giorni dallo spirare del termine assegnato al F., sicché non può parlarsi di un inadempimento protrattosi per un rilevante lasso di tempo di per sé incidente sull’interesse alla conservazione del rapporto negoziale e tale da alterarne il sinallagma.
Inoltre, non risulta dimostrato che gli attori – rimasti nella detenzione dell’immobile – hanno richiesto al convenuto il corrispettivo della compravendita dalla data indicata dal Tribunale di Trani fino alla notifica dell’atto di citazione. Tale circostanza induce a ritenere che fino alla introduzione del presente giudizio i coniugi D. P. e L. non ritenessero che l’immediata corresponsione della somma indicata nella pronuncia ex art.2932 c.c. fosse obiettivamente condizionante il proprio interesse alla realizzazione della operazione economica cui tendeva il contratto preliminare di compravendita, poiché, diversamente opinando, avrebbero ragionevolmente provveduto a chiederne il pagamento.
L’omesso pagamento del prezzo, ove richiesto, avrebbe, se protratto ed ingiustificato, spezzato l’equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto.
Inidonea, inoltre, a dimostrare il venir meno dell’interesse in esame – con la conseguente conclusione della pregnante gravità dell’inadempimento del F. – è altresì la pendenza di una trattativa per l’acquisito di un fondo da parte del D. P. in quanto la prova, così come articolata, era finalizzata a dimostrare che tale trattativa non è approdata ad un risultato utile per l’attore ma nulla dice circa le motivazioni e l’incidenza su di esse della condotta del convenuto.
Tali motivazioni, per altro, non possono rinvenirsi nella mancanza di disponibilità economiche dovuta all’omesso versamento della somma di cinquanta milioni da parte del F. per un verso perché a tale conclusione non può giungersi sulla base della mera documentazione bancaria attestante la concessione di un mutuo di lire 20.000.000 (che nulla dice sulle condizioni patrimoniali degli istanti) e per altro verso perché se vi fosse stata una relazione tra la il comportamento inadempiente del convenuto e le esigenze economiche dei suoi creditori è ragionevole ritenere che costoro si sarebbero attivati per ottenere la realizzazione del loro credito.
Il rigetto della domanda attorea non può, comunque, portare all’accoglimento delle domande formulate dal convenuto.
Infatti, il pagamento del prezzo della compravendita, benché offerto banco iudicis alla prima udienza del giudizio, non è avvenuto e, comunque, non è avvenuto nel termine fissato nella citata sentenza del Tribunale di Trani, sicché non può ritenersi avverata la condizione a cui era stato sottoposto il trasferimento dell’immobile per cui è causa.
Sussistono giusti motivi e d’equità per compensare interamente tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.


Il Giudice unico di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da M. D. P. e L. L. con atto di citazione notificato il 22 settembre 1998 nei confronti di D. F., rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Rigetta le domanda;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
così deciso in Andria, addì 25 febbraio 2003


             IL GIUDICE
Dott. Paolo RIZZI