TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA
IL GIUDICE


Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 28 settembre 2004, con contestuale assegnazione alle parti di termini per il deposito di note illustrative e repliche scaduto il 20 novembre 2004


PREMESSO CHE


Con ricorso depositato il 2 settembre 2004 M. C., titolare della ditta C., dedotto di essere titolare del contratto di utenza telefonica Telecom Italia, sospeso dalla società resistente per effetto dell’asserito mancato pagamento dell’importo di € 1.916,50 in realtà non dovuto, ha chiesto ordinarsi in via di urgenza alla Telecom Italia S.p.a. di provvedere all’immediata riattivazione dell’utenza telefonica (omissis) a sé intestata allegando il grave pregiudizio per la sua attività discendente dalla cessazione del servizio.
All’esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di concessione inaudita altera parte dell’invocato provvedimento di tutela cautelare, si è costituita la Telecom Italia eccependo, in via preliminare, la improcedibilità del ricorso per violazione da parte del ricorrente dell’art. 1, comma 11, L. n. 249 del 31.7.97 prevedente il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CO.RE.COM., nonché, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, sussistendo il credito per il cui mancato pagamento è stata disposta la sospensione del servizio e per essere il pregiudizio lamentato dal ricorrente di natura meramente patrimoniale e, dunque, non irreparabile.


OSSERVA


L’eccezione relativa alla improponibilità del ricorso è fondata e deve essere accolta.
Infatti, stabilisce espressamente l’art. 1, comma 11 L. 31 luglio 1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che “l’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.
In attuazione della predetta disposizione, con delibera n. 182/02/CONS, pubblicata nella G.U. del 18 luglio 2002 e agevolmente reperibile nel sito Internet www.agcom.it, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel regolare in concreto le modalità di risoluzione delle controversie, all’art. 4 ha ribadito che il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione dinanzi al c.d. Corecom, da ultimarsi nel termine di trenta giorni dalla domanda. 
Dal mero esame delle norme in oggetto, emerge il chiaro intento del legislatore di  introdurre una vera e propria condizione dell’azione intrapresa dell’utente privato nei confronti del gestore del servizio delle telecomunicazioni – e non già una mera condizione di procedibilità come nel caso dell’art. 412 bis c.p.c. –  di talché prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria deve essere preventivamente esperito il tentativo di conciliazione innanzi al competente organo di garanzia (cfr. in tal senso la copiosissima giurisprudenza di merito allegata dal resistente).
Tale condizione deve ritenersi operante non solo nelle controversie ordinarie ma anche nell’ipotesi di proposizione di domande cautelari, potendosi ciò desumere dal tenore letterale della normativa de quo, nel cui ambito alcuna esclusione è fatta per detti procedimenti, ed in considerazione del fatto che è espressamente previsto all’art. 5, comma 2  della delibera dell’Autority che “l’utente, contestualmente alla proposizione dell’istante per l’esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa…”, configurandosi un potere di intervento a struttura sostanzialmente cautelare del soggetto davanti al quale si svolge il tentativo di conciliazione, diretto ad offrire tutela urgente ai diritti azionati dall’utente del servizio che non soffre alcun pregiudizio per la scelta del legislatore di introdurre nell’ordinamento tale modalità di soluzione dei conflitti.
D’altra parte nei casi in cui il legislatore ha inteso rendere indipendenti le domande cautelari dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione lo ha espressamente previsto, come nell’ipotesi disciplinata dall’art. 412 bis, ult.co., c.p.c. a norma del quale “Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro V”.
La condizione dell’azione in oggetto non viene meno per effetto della mancata sottoscrizione da parte del Co.Re.Com. Puglia della convenzione prevista con l’Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni (cfr. missiva del 10 ottobre 2004 allegata al fascicolo di parte ricorrente, doc. n. 3), atteso che la stessa delibera di regolamentazione delle modalità di risoluzione delle controversie espressamente prevede che in ipotesi siffatte il tentativo di conciliazione debba essere esperito dinnanzi agli altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/310/CE (si tratta delle Camere di Conciliazione che operano presso le Camere di Commercio).
Infatti, a ben vedere la previsione della mera facoltà per l’utente di optare per tali organismi in luogo del Co.Re.Com come soggetto dinnanzi al quale esperire la procedura conciliativa non può indurre a ritenere che la mancata attivazione del medesimo Co.Re.Com produce il venir meno della condizione dell’azione, atteso che la facoltà di scelta tra tali soggetti consente all’utente solo di scegliere l’organismo cui rivolgersi ma non anche di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria, altrimenti risulterebbe frustrata la ratio perseguita dal legislatore di deflazionare il contenzioso da dirimere in sede giurisdizionale (cfr. in tale senso, tra gli altri, Tribunale di Bari, ordinanza del 4 maggio 2004).
Sussistono giusti motivi in relazione alle tematiche trattate per compensare interamente le spese di lite.


P.Q.M.


Dichiara il ricorso inammissibile;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Andria, 30 novembre 2004


            IL GIUDICE
          Dr Paolo RIZZI