TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA
IL GIUDICE


Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 2 marzo 2004;
letto il ricorso presentato da M. L., finalizzato ad ottenere la somministrazione delle sostanze farmacologiche costituenti il c.d. protocollo “Di Bella”;
esaminata la comparsa di costituzione e risposta della A.U.S.L. BA/1;
richiamato il decreto del 30 settembre 2003, con cui è stato ordinato inaudita altera parte alla resistente di approvvigionare gratuitamente la istante di quanto richiesto;


ritenuto che appare, rebus sic stantibus, fondata l’eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo;


considerato, in particolare, che l’art.33 D.lgs 31 marzo 1998 n.80, come modificato dalla legge 205/00 attribuisce alla “giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti…al servizio farmaceutico”, ossia quelli “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati…”
ritenuto che, secondo l’opinione maggioritaria affermatasi in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, il citato intervento legislativo ha prodotto il trasferimento nell’ambito della giurisdizione amministrativa delle controversie afferenti a domande di erogazione di una prestazione patrimoniale, pur quando la domanda è diretta ad invocare la tutela del diritto primario e fondamentale alla salute;
considerato che, a tal proposito, i giudici amministrativi hanno escluso che controversie quale quella in oggetto, rientrano tra quelle concernenti i “rapporti individuali di utenza con soggetti privati” – per i quali è espressamente prevista la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria – atteso che con l’espressione in esame il legislatore sembra avere designato non già i rapporti che si instaurano tra il singolo individuo consumatore o utente finale della prestazione erogata dal servizio pubblico (il paziente nel caso di specie) e l’ente erogatore del servizio, ma solo, nell’ambito di tali rapporti, quelli che vedono come soggetto erogatore un soggetto privato, attraverso un rapporto che trova la sua fonte immediata e diretta in un contatto di tipo contrattuale tra le parti (cfr. T.A.R. Napoli, sez.I, 28 marzo 2001, n.1358);


rilevato che tale interpretazione risulta preferibile giacché, diversamente opinando, la specificazione “con soggetti privati” operata dal legislatore risulterebbe ridondante ed inutile in quanto sarebbe bastato il mero richiamo a “rapporti individuali di utenza” se fosse stata indifferente la posizione del soggetto erogatore con cui si instaura il rapporto di utenza;
evidenziato che la soluzione enunciata è coerente con il parere 12 marzo 1998, n.30 espresso dall’adunanza generale del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato tradottosi nel D.lgs 80/98 e con l’ordinanza n.1/2000 dell’adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato;
considerato, inoltre, che la soluzione ermeneutica prospettata appare aderente alla ratio dell’intervento del legislatore, diretta a ripartire tra il Giudice amministrativo e quello ordinario blocchi omogenei di materie al fine di evitare incertezza applicative e che, nel caso di specie, il Giudice pur pronunciandosi in materia di diritti soggettivi è comunque chiamato ad operare un intervento diretto ad incidere anche su provvedimenti amministrativi che formano il c.d. prontuario farmaceutico dal quale sono esclusi i farmaci necessari per la terapia invocata dalla ricorrente;
ritenuto, altresì, che il ricorso al giudice amministrativo, alla luce delle novità introdotte nel processo amministrativo dalla legge 205/2000 non pregiudica il diritto del privato essendo stato introdotto dall’art.3 (che ha modificato l’art.21 L.1034/71) uno strumento cautelare atipico in grado di impedire il prodursi di pregiudizi gravi ed irreparabili per la situazione soggettiva azionata;
rilevato che l’orientamento fatto proprio dal Tribunale è seguito anche da alcuni Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Torino, ordinanza 5 gennaio 2001, Tribunale di Foggia, 21 ottobre 2001), pur dovendo evidenziare la persistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla individuazione del giudice munito di giurisdizione (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza 6 marzo 2001, da ultimo TAR Piemonte, sez. II, 8 febbraio 2001, n.284 e TAR Friuli-Venezia giulia, 8 maggio 2002);
ritenuto, infine, che il convincimento espresso in materia di riparto di giurisdizione non risente della distinzione concernente la posizione soggettiva azionata, atteso che la legge 205/00 fa riferimento a singole materie, nell’ambito delle quali possono poi individuarsi anche posizioni di diritto soggettivo che può conoscere il G.A.


considerata, infine, la particolarità della questione trattata che rende conforme ad equità l’integrale compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti;


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo la materia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Andria, 9 marzo 2004


IL GIUDICE 
Dott. Paolo RIZZI