TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI CANOSA di PUGLIA


IL GIUDICE


Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 9 gennaio 2002, con termini per note fino al 16.01.2002 per l’opponente e fino al 21.01.2002 per l’opposto,


rilevato che:


F., M. e S. R. hanno proposto opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione ex artt.617 e 615, comma 2 c.p.c. avverso gli atti della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa da D. M. in danno degli opponenti R.G.E.8131/01, nonché avverso il precetto notificatogli in data 26.06.01.
In particolare, hanno lamentato che non erano stati posti in condizione di partecipare all’udienza per la dichiarazione del terzo in quanto la stessa, indicata come quella da tenersi in data 11.12.2001 nella citazione notificata dal creditore opposto, era stata rinviata d’ufficio prima al 12.12.2001 e, successivamente al 14.12.2001 senza che di tale rinvio sia stata data comunicazione agli opponenti. Ciò nonostante si era proceduto a raccogliere la dichiarazione del terzo pignorato ed alla assegnazione delle somme in favore del creditore M..
Quindi hanno dedotto il difetto di notificazione del titolo esecutivo ex art.479 c.p.c. sia al procuratore costituito che alla parte esecutata, in quanto il titolo medesimo – sentenza della Sezione specializzata Agraria della Corte di Appello di Potenza n.90/01 – è stata notificata non già al procuratore costituito avv. D. S. ma ad avvocato estraneo al giudizio, R. P. presso il quale non era comunque domiciliato il detto avv. S., come invece specificato nella relata di notifica.
Né tale notifica era stata fatta personalmente agli opponenti.
Inoltre, hanno altresì rilevato che avverso il menzionato titolo esecutivo è stato proposto ricorso per Cassazione, rendendosi così opportuna la sospensione della procedura esecutiva intrapresa.
Tutto ciò premesso hanno chiesto: “che l’On.le Giudice adito…previa sospensione, stante le gravi ragioni di nullità di tutti gli atti per le violazioni di legge in premessa indicate, ex artt.624 e 625 c.p.c. della esecuzione rubricata al n.8131/01 R.G.Es. del Tribunale di Trani, sez. Dist. Di Canosa di P., – dichiari nulli ed inefficaci tutti gli atti posti in essere nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dal M. D. in dano dei Sigg.ri R. F., R. S. e R. M. e rubricata al n.8131/01 R.G.Es. Trib. Trani, Sez. Dist. Di Canosa di P. per violazione ex art.82 disp. Attuaz. C.p.c. del diritto del contraddittorio per le ragioni in atti meglio dedotte attese le mancate comunicazioni e notificazioni delle udienze di rinvio; – dichiari nullo ed inefficace il precetto notificato in data 26.06.01 dal M. D. ai Sigg.ri R. S., R. F. e R. M. ed il successivo pignoramento presso terzi notificato in data 30.11.01 per violazione dell’art.82 disp. Att. C.p.c. e degli artt.479 e 543 c.p.c. e per le ragioni di fatto e di diritto in premessa meglio dedotte; – in subordine, disposta la sospensione dell’esecuzione per le gravi ragioni sopra dedotte, dichiari la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Potenza Sez. Specializzata Agraria fissando le modalità e termini per la riassunzione come per legge affinché quest’ultima dichiari nullo ed inefficace il precetto notificati in data 25.10.01 ed il relativo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 30.11.01 e tutti i successivi atti posti in essere a questi ultimi dipendenti e conseguenti promossi dal M. D. ai sigg.ri R. odierni opponenti per violazione degli artt.82 disp. Attua. C.p.c., 479 e 543 c.p.c. meglio in premessa articolata ed argomentata; – condannare in ogni caso la parte opposta M. D. al pagamento delle spese, diritto ed onorari di causa oltre IVA e CNA e spese forfetarie ex art.15 T.P.”.
Costituitosi all’udienza, l’opposto D. M. ha contestato la domanda in quanto, preliminarmente, avendo la banca terza pignorata rimesso le somme oggetto del vincolo in favore del creditore procedente la procedura esecutiva si è definitivamente conclusa non residuando alcun potere per il giudice dell’Esecuzione.
Quanto al primo motivo di opposizione ha osservato che quando il Giudice designato non ha udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata di ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva dello stesso Giudice senza che, alla luce del nuovo testo dell’art.82 disp. att. C.p.c. debba essere effettuata alcuna comunicazioni alle parti da parte della Cancelleria.
Nel caso di specie nessuna udienza si è tenuta prima di quella del 14.12.2001 alla quale gli opponenti hanno partecipando coltivando l’opposizione che avevano proposto in precedenza. Nel corso della medesima udienza, e non in altra udienza diversa e separata, è stata raccolta la dichiarazione del terzo ed effettuata l’assegnazione delle somme.
Inoltre, gli opponenti hanno omesso di indicare quali osservazioni, a causa della mancata comunicazione del rinvio della udienza, gli è stato impedito di svolgere alla detta udienza.
Quanto agli altri motivi di opposizione, questi ricalcano motivi oggetto di una precedente opposizione, rispetto ai quali l’opposto si è già difeso affermando la legittimità e regolarità della notifica del titolo esecutivo, avvenuta presso il domicilio eletto dal difensore dei R..
Ha concluso per il rigetto della opposizione e per la conseguente condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
All’udienza del 9 gennaio 2002 si è proceduto alla acquisizione in copia conforme, a cura della Cancelleria, dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Trani vigenti presso la sezione distaccata di Canosa di Puglia; alla verifica della regolare affissione nei locali del Tribunale dei provvedimenti presidenziali concernenti la distribuzione degli affari alle due udienze civili settimanali; alla acquisizione di copia conforme dei verbali di udienza della procedura R.G. 16444/01 e R.G.E. 8131/01.
Osserva
Preliminarmente, la presente opposizione deve essere correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto, quanto al primo motivo, gli atti della procedura esecutiva nonché la ordinanza di assegnazione delle somme (Cass. civ., sez. III, 29.07.1997 n.9541) – sul presupposto che ad essa si attribuisca natura ordinatoria e non decisoria – e, quanto agli altri motivi, vizi concernenti la regolarità delle notifica del titolo esecutivo (Cass. civ., 17.11.2000 n.9185).
Alla luce delle allegazioni delle parti nonché della documentazione di cui si è provveduto alla acquisizione in udienza, sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase del giudizio, ritiene il Tribunale che non sussistono i gravi motivi legittimanti, l’accoglimento dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva – ovvero per la concessione dei provvedimenti indilazionabili di cui all’art.618, comma 2 c.p.c. – per i seguenti assorbenti motivi.
A mente dell’art.82 disp. att. c.p.c., comma 1, così come sostituito dall’art.79, L. 26 novembre 1990 n.353 (la cui operatività in materia esecutiva è sancita da Cass. civ., 8.01.1977 n.51) quando il Giudice delegato non tiene udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti questa si intende rinviata d’ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva. La nuova formulazione della norma ha cancellato l’inciso “in tal caso il Cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione”, rimasto nel caso in cui sia lo stesso giudice a rinviare, con apposito provvedimento, la causa (art.82, comma 4 disp. att. C.p.c.). Alla luce di ciò l’ultimo comma della norma in esame, incoerente con quanto stabilito nel nuovo comma 1, appare frutto di un difetto di coordinamento in cui è incorsa la novella del 1990.
Inoltre, la prima udienza immediatamente successiva a quella indicata dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio è da intendersi come prima udienza tabellarmente, e non cronologicamente (Cass. civ., sez. I, 7 settembre 1992, n.10267), fissata per la comparizione delle parti.
Dalla lettura del provvedimento del Presidente del Tribunale di Trani contenente “variazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Trani limitatamente alla trattazione degli affari civili della sezione distaccata di Canosa di Puglia in conseguenza delle disposizioni del decreto di variazione tabellare del 10 gennaio 2001” (regolarmente affisso, in conformità al disposto di cui all’art.69 bis disp. att. C.p.c., tanto al muro esterno dell’aula di udienza quanto della cancelleria, come si dà atto nel verbale di causa del 9.01.2002 per averlo il Giudice verificato personalmente con i procuratori delle parti e l’assistenza del Cancelliere) e non derogate da provvedimenti successivi (tanto che le tabelle del 23.04.2001, anche con riferimento alla sezione di Canosa, stabiliscono che per quanto non espressamente previsto del detto provvedimento permane la validità delle tabelle 2000-2001) i procedimenti di esecuzione mobiliare si tengono il “Venerdì di ogni settimana”.
Nel caso di specie, dunque, poiché il giorno 11.12.2001 era martedì e non vi era alcuna udienza civile presso il Tribunale di Canosa la procedura esecutiva, giusta il provvedimento tabellare richiamato, è automaticamente slittata, ex. Art.82, comma 1 disp. att. C.p.c., al venerdì 14, sicché era onere e cura delle parti verificare la data del rinvio.
Inoltre, a fronte della presentazione di una opposizione alla medesima procedura esecutiva intrapresa dal M. – la stessa di cui oggi si chiede la sospensione – da parte degli stessi odierni opponenti depositata il 12.12.2001 il Giudice fissava l’udienza per la comparizione delle parti dando atto “che la procedura esecutiva di cui alla presente opposizione è stata rinviata all’udienza del 14.12.01”(cfr. decreto pedissequo al ricorso in atti in copia conforme). Il decreto de quo ben era conosciuto dall’opponente il quale, all’udienza del 14.12.2001 provvedeva al deposito del ricorso “notificato in uno al pedissequo provvedimento dell’onorevole giudicante” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2001 in atti in copia conforme).
Orbene, stabilisce in proposito la Suprema Corte che “poiché la comunicazione dei provvedimenti del giudice è valida anche se eseguita in modo diverso da una delle tre forme previste dall’art.136 c.p.c., purchè vi sia certezza che in tal modo sia stato portato a conoscenza della parte il contenuto del provvedimento e risulti altresì la data di tale conoscenza, la comunicazione di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, dal quale risulti notizia di un precedente e diverso provvedimento, costituisce una forma equivalente di comunicazione anche di tale provvedimento” (Cass. civ., sez.III, 19.03.1979 n.1606).
Pertanto, alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione l’avvenuta conoscenza del decreto citato dal contenuto menzionato, sembrerebbe, rebus sic stantibus, aver edotto l’opponente della data di udienza per la dichiarazione del terzo, ragion per cui la mancata comparizione alla stessa appare essere frutto di una libera e consapevole scelta dei debitori esecutati.
Quanto agli altri motivi di opposizione, ai fini della sospensione della esecuzione, questi sono identici a motivi già proposti con precedente opposizione e rigettati con ordinanza resa all’udienza del 14.12.2001 (cfr. atto di opposizione e verbale di udienza in atti in copia originale), sulla base delle convincenti e condivise argomentazioni della qualificazione della detta opposizione come opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione con conseguente tardività della sua proposizione rispetto al termine di cui all’art.617 c.p.c.
Infine, osserva il Tribunale che, per pacifica giurisprudenza, la proposizione della opposizione sana i vizi di notifica tanto del titolo esecutivo quanto dell’atto di citazione ex art.543 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 16.10.1992 n.11344).
Non appaiono, pertanto, allo stato sussistere i presupposti per la concessione dell’invocato provvedimento cautelare.
Ritenuta la causa matura per la decisione, letto l’art.80 bis disp. att. c.p.c. da ritenersi applicabile anche nei giudizi davanti al giudice monocratico;


P.Q.M.


Rigetta l’istanza di sospensione della procedura esecutiva;
rinvia la causa all’udienza del (omissis) per la precisazione delle conclusioni.
Canosa di Puglia 24 gennaio 2002


Il Giudice
Dott. Paolo RIZZI