TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI CANOSA di PUGLIA


IL GIUDICE


Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26 febbraio 2003, con assegnazione di termine per note fino 12 marzo 2003;


rilevato che:


– A. N. ha proposto ex artt.615 e 617 c.p.c. opposizione all’esecuzione promossa in suo danno da M. B., in proprio e quale procuratrice speciale di M. F. T., A. e M. B. – tutte quali eredi di A. B. – nonché da G. B., giusta atto di precetto notificato in data 20.12.2002 e successivo preavviso di rilascio notificato il 23.01.2003, diretta ad ottenere il rilascio dei terreni in agro di Minervino Murge in Catasto al fg.  (omissis);
– avverso l’intrapresa esecuzione ha opposto la carenza di legittimazione passiva di M., A. e M. B.;
– inoltre, ha eccepito l’improcedibilità della esecuzione atteso che gli opposti non hanno rimesso in favore di esso opponente l’intera somma determinata dalla sentenza n.367/02, la quale pur avendo condannato l’esponente al rilascio dei fondi rustici detenuti per il venir meno del rapporto di affitto ha di contro riconosciuto la realizzazione di opere di miglioramento sugli stessi con determinazione e quantificazione del relativo valore ai sensi della legge 203/82, il cui mancato pagamento – in uno alle somme successivamente maturate – consente all’affittuario l’esercizio del diritto di ritenzione dei fondi stessi;
– infine, ha soggiunto che è irrilevante l’offerta reale effettuata dagli opposti, atteso che la relativa somma è inferiore a quella dovuta e che non è stata seguita dalla relativa convalida;
– per detti motivi ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione intrapresa nei suoi confronti;
– con decreto del 12.2.2003 è stata disposta la sospensione dell’esecuzione programmata per il successivo 13.2.2003 e fissata l’udienza di comparizione delle parti;
– si sono ritualmente costituiti M. B., in proprio e quale procuratrice speciale di M. F. T., A. e M. B. – eredi di A. B. – e G. B., contestando l’avversa opposizione e chiedendone il rigetto, con consequenziale revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva;
– preliminarmente, hanno dedotto l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli eredi di A. B., risultando documentalmente tale qualità;
– nel merito, hanno specificato di avere offerto all’opponente – anche con offerta reale –  a titolo di indennità per i miglioramenti eseguiti sul fondo, l’importo liquidato in sentenza, ovverosia l’unico dovutogli, ed hanno integrato tale somma degli ulteriori interessi maturati fino all’udienza di comparizione delle parti;
– all’udienza del 26 febbraio 2003 gli opposti hanno depositato il libretto bancario n. (omissis) intestato a N. A., acceso il (omissis)  presso la Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola per l’importo di € 14.861, oltre ad € 71,31 per gli ulteriori interessi maturati.
Osserva
Preliminarmente non pare fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli opposti, atteso che M., A. e M. B. nonché M. F. T. risultano essere eredi di A. B. – a cui favore è stata emessa la sentenza costituente il titolo esecutivo azionato – così come emerge dalla dichiarazione di successione del 1° luglio 2002 (cfr. fascicolo degli opposti). Inoltre M. B. risulta essere procuratore speciale della madre, M. F. T., giusta atto di procura per notar Manno da Canosa di Puglia del 15.11.2002, rep.n. (omissis), versato in atti dai creditori.
Quanto al merito, alla luce delle allegazioni delle parti nonché della documentazione in atti, sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase del giudizio, ritiene il Tribunale che non sussistono i gravi motivi legittimanti l’accoglimento dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Infatti, non par dubbio che l’indennità il cui mancato pagamento consente all’affittuario l’esercizio del diritto di ritenzione dei fondi di cui all’art.20 L.3 maggio 1982, n.203 è solo quella determinata dalla sentenza che ha riconosciuto il miglioramento dei fondi medesimi.
Un analogo diritto non può rinvenire da opere e miglioramenti eseguiti sull’immobile da parte di chi sia rimasto nella detenzione materiale dei beni oggetto del rapporto di affitto nonostante l’emissione di una sentenza che, accertato il venir meno del titolo, lo abbia condannato alla restituzione degli stessi.
Il diritto in esame, infatti, appare strettamente funzionale all’esigenza di consentire a chi ha migliorato il fondo con il proprio lavoro, in costanza del rapporto di affitto, di ricevere l’indennità liquidata ai sensi del comma 1 della norma in esame, sicché venuto meno il titolo l’affittuario si verrà a trovare della detenzione del bene solo allo scopo di garantire il soddisfacimento del proprio credito. Pertanto, l’eventuale ulteriore godimento dell’immobile non può attribuirgli alcuna pretesa apprezzabile ai fini dell’esercizio del diritto de quo.
A tale soluzione si giunge pure considerando che l’art.17, comma 2, L.203/82 riconosce il diritto dell’affittuario all’indennità commisurata al miglioramento del fondo quale risultante “al momento della cessazione della locazione”, rendendo irrilevante ciò che accade successivamente allorché non possono ritenersi più sussistenti, neppure presuntivamente, le condizioni di cui all’art.16, comma 2 ss della legge citata.
Diversamente opinando, si produrrebbe la situazione paradossale per cui ogni quotidiana attività svolta sul fondo, apprezzabile quale coltivazione dello stesso ed in grado di incrementarne sia pure in astratto il valore, svolta in assenza di un titolo di godimento potrebbe perennemente paralizzare il diritto del locatore alla riconsegna nonostante un provvedimento favorevole.
Ne consegue che l’unico importo da prendere in considerazione al fine di verificare la legittimità del diritto di ritenzione esercitato dall’affittuario è quello indicato nella sentenza che, nel caso di specie, costituisce il titolo esecutivo azionato dagli opposti.
Orbene, la sentenza in oggetto ha espressamente condannato A. e G. B. al pagamento in favore del debitore esecutato della somma di € 12.681,92, riconoscendo solo gli interessi legali su tale importo decorrenti dal 11.11.1997 fino al saldo, ciò che esclude la possibilità per il N. di richiedere ulteriori somme rispetto a quelle offertegli, il cui ammontare sembra essere corrispondente a quello dovuto.
A giustificare la sospensione della esecuzione, inoltre, non soccorre la circostanza che l’offerta reale della somma menzionata, rifiutata dall’opponente, non è stata seguita dalle formalità di cui agli artt.1208 ss c.c.
Infatti, attraverso l’offerta gli opposti non hanno inteso conseguire  l’effetto della c.d. mora credendi ma evidenziare la serietà dell’intento di adempiere al dettato giurisdizionale, corroborando tale intenzione depositando all’udienza del 26.02.2003 un libretto bancario intestato all’opponente su cui è stata versata la somma dovuta, oltre una ulteriore somma in denaro per gli ulteriori interessi.
A parere del Tribunale tale offerta, eseguita anche banco judicis per un importo che sembra corretto per capitale ed accessori, è idonea a giustificare il diniego di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio (cfr. Pretura civile di Roma, ordinanza 6 giugno 1997, in Arch. Loc. e cond. 1997, 662 relativa alla corresponsione dell’indennità di avviamento in pro del conduttore di un immobile ad uso non abitativo, che svolge una funzione assimilabile, per il profilo in esame, alla indennità per miglioramenti del fondo).
La trattazione del giudizio di opposizione dovrà svolgersi innanzi alla sezione specializzata agraria.


P.Q.M.


Rigetta l’istanza di sospensione della procedura esecutiva e, per l’effetto, revoca la sospensione concessa con decreto inaudita altera parte del 12 febbraio 2003.
Dispone la trasmissione del fascicolo della opposizione al sig. Presidente del Tribunale per l’eventuale assegnazione alla Seziona Agraria Specializzata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Canosa di Puglia 24 febbraio 2003


Il Giudice
Dott. Paolo RIZZI