Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria – Sentenza Civile n.

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Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria – Sentenza Civile n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


 nella causa civile iscritta al numero 10266 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002 posta in deliberazione all’udienza del 25 novembre 2003, con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica scaduto il 13 febbraio 2004 e vertente


TRA


M. C., elett.te domiciliato in Andria, via Poli n. 9/11, presso lo studio dell’avv. N. D. B., che la rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di appello; APPELLANTE


E


A. ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliata in Andria, presso lo studio dell’avv. S. D. T., rappresentata e difesa dall’avv. M. C. come da procura in calce all’atto di appello; APPELLATA


NONCHÉ


G. e R. L.; APPELLATI CONTUMACI


OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, appello avverso sentenza del Giudice di Pace.


Conclusioni
All’udienza del 25 novembre 2003 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:
per l’appellante: “precisa le proprie conclusioni così come rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio nonché incorso di causa ”;
per l’appellata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutte quelle rassegnate in comparsa di costituzione e in corso di giudizio”.


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con atto di citazione notificato il giorno 8 giugno 2000 M. C. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Andria G. e R. L. nonché la A. Assicurazioni S.p.A. esponendo che: in data 10 novembre 1999, verso le ore 21:00, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Regina Margherita all’altezza del civico 2 in abitato di Andria, veniva investita dalla vettura tg. (omissis) di proprietà di R. L. e condotta da G. L., assicurata per la r.c.a. dalla A. Assicurazioni S.p.A.; nell’occasione subì subiva lesioni personali pari a lire 1.938.400, che la compagnia convenuta non intese risarcire.
Ciò premesso concluse chiedendo la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di lire 1.938.400 ovvero della somma di giustizia. Oltre al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si costituì in giudizio solo la A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, contestando quanto esposto in citazione anche con riferimento ammontare del risarcimento richiesto.
La causa fu istruita documentalmente, mentre il convenuto G. L. omise di rendere l’interrogatorio deferitogli, quindi disposta C.T.U., fu trattenuta in decisione.
Con sentenza n.159/2001 del 21 maggio 2001, depositata il successivo 29 luglio, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda perché non provato l’evento dannoso, ed ha compensato le spese di lite, lasciando a carico dell’attrice le spese anticipate di C.T.U.
Avverso detta sentenza M.C. ha proposto appello con atto notificato il 2/4 luglio 2002.
Ha denunciato l’errore in cui è incorso il giudice di prime cure nella valutazione delle risultanze processuali avendo omesso di valorizzare il complesso di elementi sulla cui scorta ritenere compiutamente provata la domanda.
In particolare, ha evidenziato che è stato omesso di attribuire il giusto rilievo alla contumacia dei convenuti, alla mancata risposta di uno di essi all’interrogatorio formale deferitogli, alla mancata comparizione all’udienza finalizzata all’esperimento del tentativo di conciliazione e destinata all’interrogatorio libero delle parti, al loro comportamento extraprocessuale nonché alle risultanze della C.T.U. ed alla disciplina di favore che assiste il danneggiato in casi quali quello oggetto di controversia.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo: “accertare l’esclusiva responsabilità di G. L. in merito al sinistro de quo e, per l’effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni, in favore di M. C., con il pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque contenuta nei limiti di euro 5.164,51. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l’A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, deducendo che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non provata la domanda facendo buon uso dei principi processuali in materia.
Quindi, ha evidenziato che gli elementi valorizzati dall’appellante sono insufficienti a ritenere dimostrata in modo compiuto la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo assicurato e, comunque, non possono essere opposti alla compagnia esponente.
Ha chiesto: “rigettare integralmente l’avversa impugnazione e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
G. e R. Lasciarrea hanno omesso di costituirsi in giudizio rimanendo, pertanto, contumaci.
Dopo l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, omessa ogni altra attività istruttoria, all’udienza del 25 novembre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere confermata l’ordinanza depositata in data 3 dicembre 2002 che, disponendo la remissione della controversia ad udienza di precisazione delle conclusioni, ha implicitamente rigettato l’istanza istruttoria articolata dalla C. nel proprio atto di appello.
Infatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte che il Tribunale condivide “in tema di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, l’indispensabilità  richiesta dall’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. non può significare la mera  rilevanza dei fatti dedotti a prova (che ovviamente è condizione  dell’ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata  impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale.  Come già nel processo del lavoro (art. 437, comma secondo cod. proc. civ.), il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma terzo dell’arte. 345 cod. proc. civ., benché abbia carattere ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado (essendo tale limite superabile – secondo la nuova formulazione  dell’art. 345 cod. proc. civ. – nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado “per causa ad essa non imputabile”)” (Cass civ., sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15716).     
Orbene, nel caso di specie l’appellante si è limitata ad indicare un teste per la prima volta nell’atto di appello, allegando di averlo individuato solo successivamente all’emissione della sentenza di primo grado.
Non ha, tuttavia, indicato le circostanze di tale successiva indicazione né le attività di ricerca delle proprie fonti di prova svolte prima della maturazione delle preclusioni istruttorie nel giudizio davanti al Giudice di Pace, che dovrebbero, invece, essere apprezzate al fine di verificare in concreto la ricorrenza di una decadenza non imputabile alla parte che grava sulla parte dimostrare ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c.
Nel merito, l’appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l’evento dannoso e la sua eziologica riferibilità a fatto colpevole dei convenuti.
Né è possibile colmare detta lacuna attraverso la valorizzazione del complesso degli elementi acquisiti al giudizio, come opinato dall’appellante.
Infatti, del tutto irrilevante è la contumacia dei convenuti L. ovvero la mancata risposta di uno di essi all’interrogatorio formale deferitogli, avente ad oggetto le circostanze relative all’investimento.
In proposito la giurisprudenza consolidata di legittimità ha chiarito che “la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all’interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa  dell’attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell’interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232  cod. proc. civ.), mentre la contumacia  –  la quale è un fatto processuale che  determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge – non  introduce deroghe al principio dell’onere della prova, né può assumere alcun  significato probatorio in favore della domanda dell’attore” (Cass. Civ., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648).
Infatti, è evidente che la contumacia, costituendo una scelta di natura della parte non può comportare alcun tipo di conseguenza per la parte ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal codice di rito.
Conseguentemente, l’attore non è esonerato, dalla contumacia del convenuto, dall’onere di provare compiutamente la fondatezza della propria domanda, né può chiedere che dalla scelta processuale della parte, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possano trarsi conseguenze ex art. 116 c.p.c. in ordine alla dimostrazione del proprio assunto.
Altresì neutra è di per sé la mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale deferitogli, se tale fatto processuale non si inserisce in un contesto di ulteriori elementi oggettivi di rilievo probatorio.
Infatti, “la mancata risposta della parte all’interrogatorio  formale rappresenta  un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del  comportamento  della  parte  nel  processo  cui  il giudice può riconnettere  valore  di  ammissione  dei  fatti  dedotti  e così di prova,  ma  che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed  al  quale,  quindi, il giudice può negare nel caso concreto quel valore  quando  ritenga i  fatti  dedotti non suffragati dagli altri elementi   acquisiti  al  processo  purché  dia  conto del  proprio convincimento con adeguata motivazione” (Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 1997, n. 11233), tanto che “non  è  affetta  da  vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice  ometta  di  prendere  in  considerazione la mancata risposta all’interrogatorio  formale  dal  momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte prevedendo che il giudice può ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti  nell’interrogatorio. L’esercizio  di  tale  facoltà,  rientrando nel potere discrezionale del  giudice  di  merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità” (Cass. Civ., sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12750).
Nel caso concreto alla contumacia dei convenuti ed alla mancata risposta di G. L. non può assegnarsi alcun rilievo, atteso che non vi è alcun altro elemento idoneo a ritenere ammessi i fatti esposti in citazione.
Tale, infatti, non è l’avvenuta richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno subito dalla C., in quanto dal contegno negativo dei convenuti non è possibile inferire alcuna ammissione del fatto generatore del danno.
Irrilevante è pure quanto dichiarato dall’appellante al medico del pronto soccorso presso cui si è recata dopo il sinistro nonché quanto da essa riferito in sede di interrogatorio libero davanti al Giudice di prime cure, atteso che si tratta di fatti favorevoli al dichiarate e quindi inopponibili ai convenuti.
Altresì irrilevante è la mancata comparizione dei convenuti contumaci all’udienza per l’interrogatorio libero e l’espletamento del tentativo di conciliazione, in quanto condotta coerente con la scelta di non costituirsi in giudizio.
Infine, nessun elemento circa la responsabilità del L. può estrarsi dalla relazione di C.T.U., atteso che il consulente ha solo rilevato la astratta compatibilità tra le lesioni riscontrate sulla persona dell’attrice ma, evidentemente, non poteva affermare la responsabilità dei convenuti in ordine al fatto generatore del danno.
Gli elementi menzionati, in considerazione della loro scarsa idoneità a provare l’accadimento dannoso e la relativa responsabilità, non possono assumere neppure il rilievo di indizi da cui trarre una pregnante presunzione circa la veridicietà di quanto affermato nell’atto di citazione.
Conseguentemente, essendo rimasto indimostrato lo stesso fatto produttivo della danno patito dalla C. ed il coinvolgimento dei convenuti, irrilevanti si appalesano i richiami al regime probatorio più favorevole ad danneggiato, che quanto meno quella prova presuppone.
Sussistono giusti motivi e d’equità per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, mentre quelle relative al giudizio di primo grado restano regolate dalla sentenza gravata.


P.Q.M.


Il Giudice unico di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da M. C. avverso la sentenza n.159/2001 pronunciata dal Giudice di Pace di Andria il 21 maggio 2001, depositata il 29 maggio 2001, con atto notificato il 2/4 luglio 2002 nei confronti di G. e R. L. nonché della A. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni altra istanza così provvede:
• Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata;
• Dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
così deciso in Andria , addì 6 aprile 2004.


Il Giudice
       Dott. Paolo RIZZI

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Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Andria – Sentenza Civile n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al numero 1633 del registro generale per gli affari contenzioni dell’anno 1999 posta in deliberazione all’udienza del 5 marzo 2002, con termine per conclusionali e repliche scaduto il 25.05.2002 e vertente


TRA


A. A., elett.te domiciliato in Trani, corso Italia n.8, presso lo studio dell’avv.to N. L. che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine dell’atto di citazione; attore


E


M. ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, direttore generale ( omissis ), elett.te domiciliato in Andria, ( omissis)  presso lo studio dell’avv.to R. M., che la rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di citazione; convenuta


OGGETTO: risarcimento danni.


Conclusioni
All’udienza del 5.03.2002 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:
per l’attore: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l’atto di citazione, le quali abbiansi qui per integralmente trascritte; solo in via subordinata, dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha inteso resistere nel presente giudizio senza mai formulare alcuna valida proposta transattiva, condannarla al pagamento della somma di lire 22.695.000 indicata da essa stessa M., oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di lite”;
per la convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di costituzione e risposta insistendo, in particolare, sull’eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per improponibilità della domanda. Con vittoria di spese ed onorari”.


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con citazione notificata il giorno 4/16.03.1999 A.A. ha convenuto in giudizio la M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo che: con la polizza n. ( omissis) ha assicurato presso la convenuta la propria vettura Rover 820 turbo I, tg. ( omissis ) del valore commerciale di lire 27.000.000, contro il rischio di furto ed incendio.
La relativa garanzia di furto era regolata da particolari condizioni previste nella “appendice di variazione” che prevedevano che qualora l’assicurato avesse installato sul veicolo l’antifurto “Meck Lock System” in caso di furto totale la compagnia assicuratrice non avrebbe applicato all’indennizzo da versare la decurtazione a titolo di scoperto, altrimenti prevista nella misura del 20%.
In data 15/17 marzo 1998 l’auto è stata rubata e non più ritrovata, sebbene l’antifurto fosse stato correttamente inserito ma la convenuta non ha provveduto alla corresponsione di quanto dovuto all’assicurato secondo la polizza richiamata. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo: “condannare essa convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di lire 27.000.000, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato, esposto dalla polizza assicurativa n. (omissis), a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dell’autovettura Rover 820 turbo I tg. ( omissis ), oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto. Vinte le spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la M. Assicurazioni S.p.A., contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente ha eccepito l’improponibilità della domanda per essere operante tra le parti la clausola arbitrale prevista nel contratto di assicurazione.
Quindi, ha evidenziato la particolarità della vicenda, svoltasi in una zona interessata da svariati furti, tutti ai danni di vetture – di grossa cilindrata e dotate del medesimo sistema di allarme – assicurate dalla convenuta.
Inoltre, ha posto l’attenzione sul fatto che il furto è stato denunciato dall’attore solo dopo due giorni.
Ha, poi, contestato l’importo richiesto in citazione in quanto l’importo indennizzabile è quello corrispondente al valore commerciale del veicolo – che all’epoca del furto era pari a lire 26.700.000 – e non quello assicurato. Da tale somma deve essere decurtata quella di lire 4.005.000, atteso che la polizza sottoscritta dall’attore prevedeva uno scoperto pari al 15% da applicarsi in considerazione del fatto che non è stato provato l’inserimento dell’antifurto al momento della sottrazione del mezzo.
Ha chiesto: “1. in via preliminare dichiarare improcedibile il giudizio per improponibilità della domanda a seguito della clausola arbitrale espressamente prevista nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti; 2. in subordine e nel merito, stabilire che l’importo dovuto a titolo d’indennizzo per il furto patito dall’attore è di lire 22.695.000; 3. condannare in ogni caso l’attore alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
La causa è stata istruita con l’interrogatorio formale dell’attore, prova testimoniale e produzioni documentali e, all’udienza del 5.03.2002, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE


 La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta in relazione alla clausola arbitrale asseritamente inserita nel contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti.
Occorre in primo luogo rilevare che la M. Assicurazioni S.p.A. ha omesso di produrre in giudizio le condizioni generali di contratto in cui sarebbe inserita la menzionata clausola arbitrale impedendo, così, al Tribunale di delibare compiutamente la fondatezza dell’eccezione alla luce del reale tenore della norma negoziale.
Ne consegue, come correttamente affermato dal Tribunale di Trani in una fattispecie assai simile a quella introdotta nel presente giudizio (cfr. sentenza n.880/2000 del 2.05/12.06.2000. G.U. dott. Saverio De Simone), che in mancanza di elementi contrari di valutazione la competenza a conoscere della controversia spetta al Giudice ordinario ogni qual volta “la clausola compromissoria inserita nel contratto di assicurazione abbia una formulazione tale da lasciare margini di incertezza sulla natura e sul contenuto della stessa” (G. di Pace di Monza, 10.12.1998).
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nel caso in oggetto, in cui il contratto prevede che sia affidata ad “arbitri” da nominarsi a cura delle parti la liquidazione dei danni (ciò che sembra pacifico, pur in assenza della produzione in giudizio delle condizioni generali di contratto in cui la clausola è contenuta), deve escludersi che le parti abbiano voluto prevedere un arbitrato irrituale dovendosi, piuttosto, qualificare la clausola in oggetto come clausola che prevede il ricorso ad una perizia contrattuale limitata alla determinazione dell’ammontare del danno in relazione al quale vi sia controversia: “ricorre  l’ipotesi  della  perizia contrattuale quando le parti di un rapporto  giuridico  conferiscono a una o più persone, scelte per la loro  particolare  competenza  tecnica,  l’incarico  di  compiere  un accertamento  tecnico,  che preventivamente si impegnano ad accettare come  diretta  espressione della loro volontà, ma non attribuisce ai periti  il  potere  di  decisione  di  controversie  giuridiche, come quelle  circa  l’applicabilità  e  l’interpretazione  del contratto, nonché  sulla sua validità ed efficacia, che possono invece formare oggetto di arbitrato rituale o libero” (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1998 n.1721).
Passando all’esame del merito della domanda attorea, l’attore ha provato la proprietà del veicolo oggetto della copertura assicurativa per cui è causa e di avere subito il furto della stessa (cfr. teste R.).
Entrambe le circostanza, per altro, non sono state contestate dalla convenuta – non potendosi considerare come tale la denuncia presentata dalla M. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani che si presenta generica e assolutamente non circostanziata – e dunque possono ritenersi quietamente ammesse.
Così come fuor di dubbio è l’avvenuta stipula della polizza assicurativa con la particolare previsione del diritto all’indennizzo senza detrazione del c.d. scoperto – pari al 20% dell’importo dovuto – nell’ipotesi in cui l’auto assicurata fosse stata munita di un particolare modello di antifurto “Meck Lock System” che è stato installato puntualmente dall’attore sulla propria vettura (Cfr. la documentazione relativa versata in atti dall’A.).
Inoltre, il teste R., escusso all’udienza del 22.06.2001, ha testualmente dichiarato “la sera in cui l’autovettura fu trafugata, in Trani, al viale Falcone, ero in compagnia dell’A. con il quale andai a fare una pizza. L’A. ha inserito l’antifurto ed ha chiuso a chiave la macchina…”.
Pertanto, è stata raggiunta anche la prova dell’inserimento dell’antifurto da parte dell’attore poco prima che l’auto fosse asportata dai ladri, non potendosi, invece, apprezzare l’eccezione della convenuta circa l’asserito mal funzionamento del dispositivo in assenza di alcun elemento che induca ragionevolmente e ritenere come sussistenze tale difetto.
Ne consegue la pacifica sussistenza del diritto dell’attore stesso ad ottenere l’indennizzo per il furto dell’auto assicurata, senza applicazione del c.d. scoperto a norma di contratto.
In relazione all’ammontare della somma dovuta dal convenuto a cagione del furto per cui è causa, non può condividersi l’assunto della Compagnia assicurativa, secondo cui l’indennizzo deve essere commisurato al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del verificarsi dell’evento assicurato, quale rinveniente dal bollettino Eurotax giallo in uso presso le assicurazioni.
Infatti, sebbene tale criterio è quello cui le parti fanno generalmente riferimento gli assicuratori nel predeterminare le modalità di liquidazione dell’indennizzo in caso di furto del mezzo tuttavia, nel caso di specie, per la omessa produzione in giudizio delle condizioni generali di assicurazione, non può non farsi riferimento al valore indicato nella polizza, ossia a quello di lire 27.000.000 (pari ad € 13.944,33), importo che dovrà essere corrisposto all’A..
Su tale somma dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria, in quanto trattasi debito di valore e non già di valuta (Cass. civ., 12 novembre 1994 n.9549) e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 17.08.1998, data di costituzione in mora della convenuta, fino all’effettivo soddisfo.
 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Giudice unico di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da A.A. con atto di citazione notificato il 4-16 marzo 1999 nei confronti della M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore direttore generale (omissis), rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Condanna la M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore direttore generale (omissis) a pagare in favore di A.A. la somma di euro 13.944,33 oltre svalutazione monetaria ed interessi legali 17.08.1998 fino all’effettivo soddisfo;
Condanna la M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore direttore generale (omissis) a pagare il favore di A.A. le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.942,91 di cui € 292,91 per spese, € 1.100,00 per diritti ed € 1.550,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge;
così deciso in Andria, addì 23 giugno 2002.


              IL GIUDICE
Dott. Paolo RIZZI

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