REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dr. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al numero 10279 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all’udienza del 25 gennaio 2005 ex art. 281 sexies c.p.c.


T R A


A.F. e C.A., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore C.F. elett.te domiciliati in Trani  presso lo studio dell’avv. F.D.P., rappresentati e difesi dall’avv. L.L.R. come da procura a margine dell’atto di citazione;ATTORI


E


Ente Az. S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliata in Andria,  presso lo studio dell’avv. L.D.V. che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;CONVENUTA


OGGETTO: risarcimento danni.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2002 A.F. e C.A. hanno convenuto in giudizio  la Regione ….. nonché il Direttore Generale della Az. San. di ……, nella funzione di Commissario Liquidatore della soppressa U.S.L., Presidio Ospedaliero di …….., esponendo che:
a causa di errori commessi dai sanitari dell’Ospedale di ……. la figlia minore C. ha riportato alla nascita gravi deficit che ne hanno comportato l’invalidità nella misura del 100%; i convenuti, pur richiesti, non hanno inteso risarcire i danni cagionati.
Tutto ciò premesso hanno concluso chiedendo: “a) dichiarare i convenuti, nelle loro rispettive qualità, chi di competenza, tenuti al risarcimento di tutti i danni fisici causati alla minore F.C.  per la causale descritta in narrativa; b) per l’effetto, per le stesse motivazioni, condannare i convenuti, nelle loro rispettive qualità, chi di competenza, al risarcimento in favore degli istanti, nella loro qualità di esercenti la potestà sulla minore F.C., di € 6.713.940,00 a titolo di danni biologico, invalidità temporanea totale, invalidità temporanea parziale, danno morale e spese mediche documentate e da sostenersi in futuro; c) condannare altresì le stesse parti in giudizio al risarcimento in favore degli istanti “iure proprio”, al pagamento di € 206.583,00 per le motivazioni enunciate al punto sub. 13-14 della narrativa che precede; d) condannare parti convenute, nella loro rispettiva qualità, al pagamento in favore degli istanti delle spese di lite, Iva e Cap, rimborso spese generali”.
Si è costituita depositando rituale comparsa l’Az., in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda, chiedendo “1) rigettare la domanda di risarcimento per  le ragioni spiegate nella parte in diritto… 2) in caso di condanna, dichiarare il diritto della stessa a rivalersi nei confronti della Assicurazioni S.p.A. quale impresa garante per la responsabilità dell’ente Az. all’epoca dei fatti assunti, condannandola alla rifusione di tutte le spese”.
Ha evidenziato che alcuna responsabilità vi fu in ordine ai danni patiti dalla minore figlia degli istanti da parte dei sanitari.
Si è, altresì, costituita la Regione, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  eccependo la prescrizione del diritto azionato dagli attori e contestando la fondatezza della domanda.
Ha chiesto “rigettare la domanda perché, gradatamente, inammissibile, improponibile ed improcedibile dacché prescritto il diritto – e l’azione – nonché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2003 è stata disposta l’interruzione del giudizio, a causa della intervenuta cessazione del regime delle gestioni liquidatorie delle soppresse U.S.L., poste in liquidazione coatta amministrativa, dichiarata dalla convenuta Az..
Il giudizio è stato riassunto dagli attori con ricorso depositato in data 27 marzo 2004, notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, in data 6 maggio 2004 al solo Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria della soppressa Usl.
Si è costituita l’Az., in persona del legale rappresentante pro­ tempore, eccependo preliminarmente l’estinzione del giudizio perché riassunto tardivamente.
Quindi ha altresì eccepito la nullità della notifica del ricorso perché effettuata non anche nei confronti della Regione …….
All’odierna udienza di discussione, omessa ogni attività istruttoria, la causa è decisa mediante lettura dell’allegato dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Come eccepito dalla convenuta, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, comma 3 c.p.c..
Infatti, osserva il Tribunale che: 1) l’interruzione del giudizio opera automaticamente non appena le parti hanno avuto notizia di uno degli eventi stabiliti dagli artt.299 ss c.p.c., indipendentemente da un provvedimento formale che la dichiari (Cass. Civ., 12 marzo 1977 n.998), sicché è da tale momento che il termine per provvedere alla riassunzione, ovvero nel caso di specie dal 25.10.2003, data dell’udienza in cui la convenuta ha dichiarato l’intervenuta liquidazione della gestione liquidatoria: 2) secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte la recentissima sentenza 26 febbraio 2004. n.2285), “in tema di riassunzione del processo interrotto, il termine ex art. 303 assegnato dal giudice per la notifica dell’atto di riassunzione da parte dell’istante alla controparte, ha natura ordinatoria ma deve essere coordinato con il termine perentorio di cui all’art. 305 c.p.c. : ne discende che non è preclusa la proroga del primo né, nel caso in cui esso sia scaduto, la concessione di  ulteriore termine per la notifica dell’atto riassuntivo sempre che non sia decorso il semestre dell’interruzione”; 3} gli istanti hanno omesso di rispettare il termine per la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine loro assegnato del 30 aprile 2004, avendovi provveduto solo il successivo 6 maggio, né hanno richiesto la rifissazione di un nuovo termine entro i sei mesi dalla verifica dell’evento interruttivo.
Sussistono giusti motivi e d’equità per compensare le spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Giudice Unico di Trani, Sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da A.F. e C.A., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore C.F., con citazione notificata il 12 luglio 2002 nei confronti della Regione …. nonché il Direttore Generale della Az., di …….., nella funzione di Commissario Liquidatore della soppressa U.S.L., Presidio Ospedaliero di ………, riassunto con atto notificato in data 6 maggio 2004 nel confronti del solo Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria della soppressa Usl, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Dichiara il giudizio estinto;
Spese compensate.
così deciso in Andria, addì 25 gennaio 2005


Il Giudice
Dott. Paolo Rizzi