TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


IL GIUDICE


Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 5.10.2001, con termini per note scaduti il 9.10.2001;


premesso che


con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato in data 30.08.2001 P, C, chiedeva con provvedimento di urgenza “1) sospendersi il decreto di rilascio dell’alloggio emesso dal Commissario straordinario dello IACP di Bari e notificato al ricorrente il 27.07.01 e, conseguentemente, consentire al ricorrente e al suo nucleo familiare di restare nell’alloggio popolare di Via (omissis) -Andria, in attesa che il giudizio di merito conclami la legittimità del ricorrente a vedersi assegnare l’alloggio popolare di Via ( omissis) -Andria. 2) darsi ogni opportuno e consequenziale provvedimento al ricorrente in ordine al mantenimento dell’immobile dello IACP di Via ( omissis)   -Andria. 3) con condanna dei/l resistenti/e alla rifusione delle spese e competenze tutte di causa”. A sostegno della propria domanda deduceva che lo stesso, unitamente al proprio nucleo familiare, fin dal 1993 era di fatto domiciliato in via ( omissis)  in Andria presso l’abitazione della nonna R. L., assegnataria dell’immobile di proprietà dello IACP, deceduta il 20.05.1997. Dal 1997 aveva trasferito anche la propria residenza presso detta abitazione, della quale aveva chiesto l’assegnazione in sanatoria, rigettata dall’ente proprietario il quale in data 27.01.01 gli aveva intimato il rilascio dell’immobile, in violazione di quanto stabilito dall’art.1 della legge regionale 3/96 e sulla base di una istruttoria non veritiera.
Si costituiva in giudizio l’Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Bari (IACP) contestando l’avverso ricorso, eccependone la inammissibilità, la improponibilità e l’infondatezza.
 Preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito essendo l’oggetto della domanda l’accertamento della legittimità del ricorrente a vedersi assegnare l’alloggio popolare citato e cioè non già una posizione di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, quale è quella diretta a far valere la sussistenza dei presupposti di legge per l’assegnazione, atteso che il ricorrente non invocava alcun titolo privatistico per resistere alla pretesa dell’IACP.
Quindi, deduceva la inammissibilità della domanda ex art.700 c.p.c., atteso che il C. avrebbe dovuto fare ricorso non già ad uno strumento di tutela di natura residuale e sussidiario ma a quello tipico costituito dalla opposizione di cui all’art.11 D.P.R. 1035/72.
 Sempre preliminarmente, eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso per la mancata indicazione delle conclusioni relative al merito nonché l’inammissibilità dello stesso per la mancata deduzione del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.
Quanto al merito, sottolineava la infondatezza della domanda del ricorrente per la insussistenza del requisito essenziale per l’assegnazione dell’alloggio popolare quale quello della durata della occupazione, così come accertato dalla istruttoria della Polizia Municipale di Andria.
 Infine lamentava il danno che derivava alla collettività dalla occupazione dell’alloggio di via ( omissis)  da parte del nucleo familiare del C., non potendo lo stesso essere assegnato ad altra famiglia bisognosa, inserita  nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari.
Tutto ciò premesso chiedeva: in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice amministrativo; sempre in via preliminare dichiararsi l’avversa domanda inammissibile e/o improponibile, per carenza dei presupposti di cui all’art.700 c.p.c., sotto il duplice profilo  della residualità dei provvedimenti di urgenza e della mancata dimostrazione del requisito della irreparabilità del pregiudizio; sempre in via preliminare, dichiararsi la nullità del ricorso per la mancata indicazione delle conclusioni della causa di merito; nel merito, rigettare l’avversa domanda per la insussistenza del fumus boni iuris, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.


Osserva


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione del Giudice adito.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di edilizia residenziale pubblica, l’azione proposta contro l’ordine di rilascio per occupazione senza titolo emesso dal Presidente dell’IACP ai sensi dell’art.18 D.P.R. 1035/72 spetta alla cognizione del giudice ordinario in base alle regole generali sul riparto di giurisdizione […], qualora l’occupante non invochi un pregresso provvedimento di assegnazione a suo favore o la sussistenza dei presupposti per tale assegnazione, ma faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell’alloggio” (Cass. SS. UU. 23.02.01 nn. 6 e 5).
Orbene, nel caso di specie, è pur vero che la domanda di tutela cautelare si fonda, quanto alla causa petendi, anche sul diritto del C. a mantenere il godimento dell’immobile di cui decreto opposto, atteso che lo stesso invoca a fondamento della propria pretesa il rapporto di convivenza di fatto con la nonna legittima assegnataria dell’alloggio per cui è causa (tant’è che nella memoria del 9.10.2001 afferma che “il ricorso è stato fondato non solo sulla contestazione del rigetto della domanda di sanatoria che potrebbe al limite costituire interesse legittimo, bensì sul diritto soggettivo a mantenere il possesso del godimento dell’alloggio”) e tuttavia ciò che assume rilievo determinante ai fini del presente giudizio è la domanda che il ricorrente prospetta quale petitum del giudizio di merito.
Infatti, poiché l’art.669 ter c.p.c. stabilisce che prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito, è evidente che al fine di stabilire la competenza – ovvero a fortiori la giurisdizione – del Tribunale adito non può prescindersi dalla delibazione di quello che sarà l’oggetto nella causa di merito, così come desumibile dal ricorso ex art.700 c.p.c. in relazione alle domande ed eccezioni concretamente formulate dalle parti (Cass.civ., sez.I, 17.06.1995 n.6866), attesa la strumentalità necessaria del giudizio cautelare rispetto a quello di merito (corollario della quale è l’impossibilità per il giudice civile di emanare provvedimenti cautelari qualora la decisione di merito sia devoluta ad altro giudice).
Nel caso in esame è stato lo stesso ricorrente che, nel formulare le proprie conclusioni ha indiscutibilmente prospettato un giudizio di merito il cui oggetto è costituito non già dall’accertamento circa la sussistenza o meno del diritto dell’opponente al godimento dell’alloggio quanto dalla “legittimità del ricorrente a vedersi assegnare l’alloggio popolare di Via ( omissis)  Andria” (crf pag.3 ricorso introduttivo del giudizio) che, in considerazione della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, fonda in capo al C. una mera posizione di interesse legittimo da sottoporre, pertanto, alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.


• Dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
• Spese compensate.
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Andria, 10.10.2001


           Il Giudice
          Dott. Paolo RIZZI