TRIBUNALE DI CESENA



Proc. pen.: …


a carico di … (difeso dall’avv. prof. Sirotti Gaudenzi del foro di Cesena)




Il Giudice



Con ordinanza in merito alla questione pregiudiziale formulata dall’ Avvocato Sirotti Gaudenzi;



Visto la direttiva del Consiglio 92/100 CEE del 19/11/1992, visto l’art. 3 del trattato CEE con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre “dazi doganali, restrizioni e misure ad effetto equivalente inerenti l’entrata e l’uscita delle merci” così come anche disciplinato dagli artt. 23-27 del Trattato CEE.



Alla luce dell’apparente contrasto tra la direttiva 83/189 CEE 28/3/1983 che disciplina l’apposizione di contrassegni sui prodotti e l’art. 171-ter c.1 lett c) L. 633/41 e succ. modifiche per cui si rende necessaria un’interpretazione univoca della citata direttiva tutto ciò anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione italiana L.18/10/2001 n.3 in cui si sottolinea il rispetto dei vincoli derivanti dall’Ordinamento Comunitario e degli obblighi internazionali.



Essendo la questione di particolare complessità appare necessario conoscere l’esatta interpretazione della Corte di Giustizia in merito a norme e principi comunitari al fine di verificare se vi sia o meno, nel caso di specie, un contrasto delle nuove norme di diritto interno con il diritto comunitario e per avere chiarimenti su alcuni principi interpretativi del diritto comunitario.



P.Q.M.



Accoglie l’istanza di domanda pregiudiziale come formulata dall’ Avvocato Sirotti Gaudenzi, sospendendo il presente procedimento e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia.




Cesena 14/12/04


GOT


Dott. Barbara De Virgiliis


_______________________________


Note


Con l’ordinanza 14 dicembre 2004 il Tribunale di Cesena ha formulato – a norma dell’art. 234 del Trattato CE (già art. 177) – una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, nonché sull’art. 3 del Trattato CE con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre «dazi doganali» e «restrizioni qualificative all’entrata e all’uscita delle merci» e «tutte le altre misure di effetto equivalente», nonché sugli artt. 23- 27 del Trattato.


La questione pregiudiziale riguarda anche l’interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 88/182/CEE del 22 marzo 1988.


Si necessita di tale interpretazione per verificare se la previsione dell’art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.) (1), introdotto in virtù dell’adozione della predetta direttiva del Consiglio 19 novembre 1992 92/100/CEE sia compatibile con la ratio della stessa direttiva 92/100/CEE, nonché con il Trattato della Comunità europea.


(Altalex, 26 gennaio 2005)


(1) Tale articolo prevede infatti sanzioni amministrative e penali per chiunque vende o noleggia supporti contenenti materiale protetto dal diritto d’autore sprovvisti del contrassegno della Società Italiana degli Autori ed Editori ( “bollino S.I.A.E.”) – N.d.R.


Dott. Roberto Manno