TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice della Sezione Dott.ssa Margherita Grippo


All’udienza del giorno 27.05.2004 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


Nei confronti di
1. P. R., nato a B. il ……. ed ivi residente in Viale ………………..;
2. P. A., nato a B. il ……. ed ivi residente in Viale ………………..;
3. P. G., nata a B. il ……. ed ivi residente in Via …………………..;
4. P. C., nata a B. il ……. ed ivi residente in Via …………………..;
5. P. D., nato a B. il ……. ed ivi residente in Via… ………………..;
Tutti liberi – contumaci


IMPUTATI


Del reato di cui all’art.650 c.p., per non aver ottemperato all’ordinanza 00.12.2001 n.499.. del Sindaco di B., con la quale veniva loro imposto di procedere, entro e non oltre 48 ore, ad eliminare le parti pericolanti dell’edificio, di loro proprietà, ubicato in B. Via ……………………….


Con l’intervento del sostituto del P.M. V.P.O. Avv. Leonardo de Cesare e del difensore di fiducia Avv. N.L..
Le parti hanno concluso come segue: la difesa chiede ex art. 129 c.p.p. il proscioglimento di tutti gli imputati perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Il P.M. si rimette al Giudice.


MOTIVAZIONE


1. All’udienza del 27.5.2004 si è definito il procedimento penale a carico di P. R., P. A., P. G., P. C. e P. D., tutti citati a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere, dinanzi al Giudice del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Barletta, del reato di cui all’art.650 c.p. secondo quanto più compitamente loro ascritto e specificato in epigrafe.


In via preliminare il Giudice ha dichiarato la contumacia degli imputati ed ha revocato il decreto penale di condanna.


In accoglimento della richiesta formulata dalla difesa il Giudice ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art.129 c.p.p..


2. Gli imputati vanno assolti in quanto il fatto materiale, oggetto di contestazione, diversamente qualificato come riconducibile alla fattispecie di reato di cui all’art.677 c.p., non risulta più previsto dalla legge come reato.
Ed infatti, al fine di evidenziare le ragioni che conducono alla assoluzione degli imputati, occorre innanzitutto premettere che agli imputati risulta contestato il fatto di non aver ottemperato all’ordinanza del 00.12.2001 n.499.. del Sindaco di B., con la quale veniva loro imposto di procedere, entro e non oltre 48 ore, ad eliminare le parti pericolanti dell’edificio, di loro proprietà, ubicato in B. Via ………………………..


Orbene, tale fatto, ricondotto dal P.M. procedente alla fattispecie di reato di cui all’art.650 c.p., in realtà appare più correttamente qualificabile come riconducibile all’ipotesi di cui all’art.677 c.p. in quanto “l’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art.677 c.p. e non anche la contravvenzione prevista dall’art.650 c.p., atteso che tale ultima ipotesi di reato, avente carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico“, quale deve ritenersi per l’appunto la norma contenuta nell’art.677 c.p. che, nella tipizzazione della condotta sanzionabile, fa riferimento proprio ad una condotta di omissione che da un punto di vista degli effetti, del disvalore e della offensività, coincide con quella della inosservanza di una ordinanza sindacale che nel suo contenuto impositivo sostanzialmente non fa altro che richiamare il precetto sottostante alla formulazione dell’art.677 c.p. (cfr. per tutte Cass. 9 aprile 2001 n.14357, nonché, da ultimo, Cass. 30.10.-9.12.2003 n.46982).


 Ciò detto in rodine alla qualificazione giuridica del fatto, va rilevato che la condotta descritta nell’art.677 c.p. non è più prevista dalla legge come reato, per effetto della depenalizzazione introdotta dall’art.52 d.lgs. 507/99.


Conseguentemente, non resta che concludere per l’assoluzione degli imputati con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.


La contestualità di altri processi non ha consentito la redazione immediata, in camera di consiglio, della motivazione della presente sentenza.


P.Q.M.


Il Tribunale, visto l’art.129 c.p.p., assolve P. R., P. A., P. G., P. C. e P. D. dal reato loro ascritto perché il fatto, diversamente qualificato come riconducibile all’ipotesi di reato di cui all’art.677 c.p., non è più previsto dalla legge come reato.


Indica il termine di gg.40 per il deposito della sentenza.
Barletta, 27.5.2004
                                                                                                                                                                     Il Giudice
                                                                                                                                                         (Dott. Margherita Grippo)