REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al numero 1617 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 1997 posta in deliberazione all’udienza del 12 marzo 2003 e vertente


TRA


N.R., elettivamente domiciliato in Andria, presso la Cancelleria del Tribunale rappresentato e difeso dall’avv.to A.B. giusta procura conferita a margine del ricorso, ( OPPONENTE )


E


MINISTERO RIS. AGR., ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale si domicilia ex lege.( OPPOSTO )


OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 7 marzo 1997 N.R. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza n.45/97 emessa il data 3 febbraio 1997 dal Ministero delle Ris. Agr., Al. e For., notificata il successivo 7 febbraio 1997, recante ingiunzione di pagamento della somma di £.8.558.497.829 a titolo di sanzione amministrativa per l’accertata violazione di cui all’art. 3, commi 1 e 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898, consistita nell’indebita percezione di aiuti comunitari al consumo dell’olio di oliva per gli anni 1988, 1989, 1990. A sostegno della spiegata opposizione ha eccepito che la sanzione è stata irrogata solo al legale rappresentante della società che avrebbe percepito l’illecito e non anche alla stessa persona giuridica. Quindi, ha dedotto la effettività e correttezza delle operazioni commerciali sulla cui scorta è stato erogato l’aiuto. Tutto ciò premesso N.R. ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione, l’annullamento della sanzione con condanna della P.A. al pagamento delle spese del giudizio. Successivamente alla sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, disposta con decreto emesso inaudita altera parte, la Pubblica Amministrazione convenuta, dopo avere ottemperato a quanto previsto dall’art.23, comma 2, L.689/81 si è costituita in giudizio eccependo l’infondatezza dell’opposizione e chiedendone il rigetto con condanna dell’opponente al pagamento della sanzione. Ha richiamato gli accertamenti di cui è scaturito l’accertamento dell’infrazione ed ha affermato che correttamente la sanzione è stata irrogata nei confronti dell’opponente in quanto legale rappresentante della società che avrebbe percepito gli aiuti e che a mente dell’art. 6 L. 689/81 risponde solo solidalmente con la persona fisica autrice dell’illecito. La P.A. opposta ha prodotto la sentenza penale emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di N.R. e, all’odierna udienza di discussione, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura dell’allegato dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il dichiarato decesso dell’opponente documentato dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari nel fascicolo dell’opponente deve condurre ad una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall’amministrazione è individuato come autore della violazione, comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione poichè secondo l’art.7 della legge 24.11.1981 n.689, tale obbligazione non si trasmette agli eredi – nonché in ipotesi di pendenza del giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, sia relativamente alla entità della sanzione applicata. La dichiarazione di tale cessazione – che fa venir meno la pronunzia dell’opposizione, che sia stata impugnata, e che comporta l’inefficacia sopravvenuta della ordinanza-ingiunzione – può essere effettuata anche dalla Corte di Cassazione, pure se espressamente non prevista dalla legge processuale” (Cass civ., sez. I, 29 maggio 1993, n. 6048; Cass civ., sez. I, 13 giugno 1987, n. 399). Sussistono giusti motivi e d’equità per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Giudice monocratico di Trani sezione distaccata di Andria, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta da N.R. con ricorso depositato in data 7 marzo 1997 avverso l’ordinanza-ingiunzione n.45/97 emessa in data 3 febbraio 1997 dal Ministero delle Ris. Agr., Alim. e Forestali, notificata il successivo 7 febbraio 1997, rigettata ogni diversa istanza così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere per estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione conseguente alla morte dell’autore dell’illecito;
Spese compensate.


Così deciso in Andria, addì 12 marzo 2004   


      Il Giudice
Dott. Paolo Rizzi