TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA


Il Giudice del Tribunale di Trani addetto alla Sezione distaccata di Andria, dott. Francesco M. Rizzi, successivamente alla scadenza dei termini concessi all’udienza del 26 settembre 2003 ha pronunziato la presente


sentenza


nella causa civile tra le seguenti parti:


– G. A. + E.M., elettivamente domiciliati ad Andria presso lo studio dell’avv. (A) e rappresentati nonché difesi dall’avv. (B) procura congiuntamente conferita a margine della citazione introduttiva del giudizio, ( OPPONENTI NONCHÉ ATTORI IN RICONVENZIONALE, )


– ISTITUTO DI CREDITO S.p.A., elettivamente domiciliata ad Andria nonchè difesa dall’avv. (C) giusta procura conferita a margine del ricorso per decreto ingiuntivo (OPPOSTA NONCHÉ CONVENUTA IN RICONVENZIONALE)


OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento di somma di denaro con riconvenzionale fondata sul medesimo titolo e di danni.


All’udienza del 26 settembre 2003, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini: l’avv. (B), per” gli opponenti, si riportava «a tutte quelle rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l’accoglimento e reietta ogni avversa richiesta, eccezione e dichiarazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari »; l’avv. (C) per l’Istituto di credito opposto, chiedeva confermarsi «in toto il decreto ingiuntivo opposto, munito in corso di causa di provvisoria esecuzione» e rigettarsi «l’opposizione proposta e la spiegata riconvenzionale per l’evidente… inconcludenza della stessa infondata in fatto e diritto», con la condanna degli opponenti «al pagamento delle spese e competenze di giudizio».


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 2.7.2001 l’istituto di credito. domandava ingiunzione, solidalmente a carico di G.A. e del fideiussore E. M., relativamente al pagamento dell’importo di £. 45.000.000 – così «ricalcolato…senza anatocismo e con capitalizzazione annuale degli interessi» – per complessiva esposizione riveniente dal saldo passivo del contratto di apertura di conto corrente stipulato con la dipendenza di Andria della Cassa di Risparmio di Puglia, successivamente rilevata da essa ricorrente, con interessi di mora «al tasso del 12% annuo» e spese della procedura speciale; apertura di conto corrente assistita da garanzia fideiussoria della suddetta E. M. fino alla originaria concorrenza di £.70.000.000, indi ridotta a £.65.000.000.
Avverso il concesso provvedimento ingiuntivo proponevano opposizione il G.A. e la E.M. con atto di citazione notificato in data 4.10.2001, eccependo la «nullità e/o l’inammissibilità dell’opposto decreto ingiuntivo dal momento che mancano nella fattispecie in esame i presupposti richiesti dalle disposizioni di legge vigenti in materia… (prova scritta e certezza, liquidità ed esigibilità del credito)» nonché la arbitrarietà del tasso d’interesse ultralegale applicato siccome «mai concordato tra le parti… ma unilateralmente determinato dall’istituto opposto» – e comunque errato nel suo ammontare – e la «illegittimità della …applicata …c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi delle valute e delle spese e competenze». Deducevano inoltre la «nullità della fideiussione», comunque disconosciuta nel suo «contenuto», e spiegavano domanda riconvenzionale in funzione della condanna dell’Istituto di credito alla rifusione di «tutte le somme indebitamente addebitate per tutta la durata del rapporto creditizio … e … di tutti i danni provocati dal comportamento tenuto dalla opposta relativamente alla revoca del fido senza che sussistesse alcun giustificato motivo e senza che fosse addotto alcun motivo».


Costituitasi con comparsa ritualmente depositata, la Istituto di credito S.p.A. sollecitava la integrale reiezione dell’opposizione e della contestuale riconvenzionale delle quali deduceva l’infondatezza sotto ogni profilo, rivendicando la congruità sostanziale e l’esattezza contabile del credito azionato in sede monitoria.


Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all’udienza del 26.9.2003 la causa perveniva in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e successivamente alla scadenza del duplice termine concesso per il deposito delle comparse conclusionali e l’eventuale scambio di memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Nell’acclarare la costituzione del rapporto bancario per cui è causa con decorrenza dal 17.6.1996, la documentazione già acquisita in sede monitoria rivela altresì che all’atto della sottoscrizione del modulo contrattuale il G.A. accettò sia l’applicazione dei tassi d’interesse nelle misure ivi segnatamente indicate (“tasso per apertura di credito: 17,75% – tasso per scoperto di conto: 22,75% – tasso di mora 22,75%”); sia la determinazione in ragione dello “0,625%” della “commissione di massimo scoperto” per ciò stesso dunque non rimessa puramente e semplicemente al c.d. uso su piazza allorquando, invece, il condivisibile orientamento giurisprudenziale di merito ravvisa la nullità della relativa convenzione (v. Trib. Reggio Calabria 28 giugno 2002 nonchè Trib. Roma 28 novembre 2002); sia, in ultima analisi ed in forma di approvazione specifica ex art. 1341 c.c., la clausola attributiva della facoltà, a beneficio dell’Istituto di credito, “di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 e delle relative disposizioni di attuazione “.


Evidenziando la correttezza formale della pattuizione applicativa della misura degli interessi, l’esposto rilievo delinea di riflesso l’infondatezza del motivo di opposizione tendente a farne valere la illegittimità sul presupposto della unilaterale determinazione del tasso asseritamente operata dalla banca attraverso l’inammissibile rinvio agli usi di piazza [v., in motivazione, Cass. 11 novembre 1999, n.12507, la quale ha così ritenuto soddisfatta l’esigenza della forma scritta in funzione del riconoscimento della operatività del c.d. tasso ultralegale: “non sono fondate le censure relative alla nullità delle clausole nella parte in cui, pur contenendo l’indicazione numerica de/ tasso d’interesse, avrebbero rimesso in realtà la determinazione del tasso medesimo, quanto meno dal giorno successivo alla stipula, –all’arbitrio della banca creditrice. Nel ricorso per cassazione (pag. 12) è trascritta la clausola ed in essa si afferma che «Il tasso dell’interesse debitore… risulta attualmente del 19,75% – ovvero 14,50% per il conto n.3269 – e sarà in tale misura o in quella diversa misura che sarà di volta in volta determinata in base alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza». L’obbligo della forma scritta (art.1284, comma terzo, c.c.) è dunque rispettato, e l’indicazione numerica del tasso da praticare rende quest’ultimo predeterminato. Il punto è stato affrontato ex professo dalla sentenza impugnata (pag. 6), la quale ha rilevato che in entrambi i contratti la misura degli interessi è stata, per l’appunto, «predeterminata con indicazione di tassi numerici precisamente definiti», ed è stata altresì «applicata in adesione ai criteri convenuti», mentre in concreto nessun errore di conteggio è stato segnalato … Conseguentemente, non è pertinente il richiamo alla problematica concernente il riferimento alle condizioni praticate su piazza, dal momento che, nella fattispecie, risultano applicati tassi numerici.


Destituita di pregio appare l’ulteriore contestazione sostanziale del credito vertente sulla dedotta illegittimità della contabilizzazione anatocistica degli interessi, atteso che già in sede di proposizione del ricorso monitorio l’Istituto di credito aveva espresso il proprio intendimento di «contenere la… domanda nella minor somma di L.45. 000. 000 così ricalcolato lo scoperto di c/c senza anatocismo e con capitalizzazione annuale degli interessi».


Ne discende che la consequenziale doglianza di parte opponente, secondo la quale a fronte della predetta puntualizzazione «di aver applicato la capitalizzazione annuale … l’opposto … non ha prodotto alcuna documentazione, alcun conteggio che lo comprovi», è da intendersi attinente in realtà al profilo determinativo del credito nel suo aspetto meramente aritmetico e contabile, avendo infatti l’Istituto bancario supportato l’asserito scorporo degli interessi anatocistici attraverso la produzione degli estratti conto afferenti il rapporto contrattuale nella sua integralità ed avendo con ciò posto la controparte nella condizione di riscontrare l’esattezza del procedimento di ricalcolo del credito sulla base della capitalizzazione annuale degli interessi.


È del pari evidente come analoga rilevanza meramente contabile non possa che essere riconosciuta alla sottintesa eccezione di parte opponente tendente a far valere la difformità della misura degli interessi concretamente applicata in costanza di rapporto rispetto a quella espressamente dedotta in contratto, valendo anche in tal caso l’esposta considerazione che la produzione ad opera dell’Istituto degli estratti di conto corrente avesse consentito la non disagevole verifica ex adverso della congruità del tasso praticato.


In definitiva, l’acquisizione processuale degli estratti contabili nella loro completezza ha reso possibile la puntuale ricostruzione della genesi del credito monitoriamente azionato, perseguendo la finalità propria della trasmissione dei medesimi ai sensi dell’art.1832 c.c., espressamente richiamato dall’art.1857 c.c. in materia di operazioni bancarie in conto corrente (v. Cass. 21 luglio 2000, n.9579), e con ciò investendo parte opponente dell’onere della relativa contestazione giudiziale; la quale avrebbe dovuto sostanziarsi nella formulazione di rilievi specifici e circostanziati avverso le singole poste costitutive dei saldi periodici idonei ad evidenziarne l’eventuale erroneità: “spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’Istituto di credito e comunicata in estratto”, cosicché “tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (Cass. 30 gennaio 2002, n.1228. V., in senso stanzialmente conforme, Cass. 30 gennaio 2002, n.1233 – secondo la quale “legittimamente il giudice di merito non dispone l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio contabile ove manchi la contestazione specifica circa l’inesistenza o gli errori degli estratti conto”- nonché Cass. 4 Novembre 2003, n.16562).


Limitandosi a reiterare la generica eccezione di inesattezza o erroneità o improprietà della modalità determinativa dell’avversa pretesa, parte opponente ha omesso invece la formulazione di una contestazione rispondente ai requisiti appena enunciati, con ciò rendendo definitivamente vincolanti nonché opponibili anche al fideiussore (Cass. 10 novembre 1993, n.1108) gli elementi contabili posti a base della determinazione del credito.


Né alcun rilievo o appunto risulta essere stato espresso da parte debitrice a seguito della documentata ricezione del «riassunto scalare» del conto corredato della certificazione di conformità ex art.50 D.L.VO n.385/1993; circostanza che, proprio in quanto corroborante l’attendibilità del «riassunto scalare» medesimo a sua volta riflettente il contenuto della parimenti allegata lista dei movimenti di conto relativa all’ultimo anno del rapporto, ha giustificato l’emissione dell’invocata pronunzia monitoria, alla luce dell’ampia nozione di prova scritta” comprendente “qualsiasi documento anche privo di efficacia probatoria assoluta” purchè dal giudice ritenuto idoneo “nella sua valutazione discrezionale … a dimostrare il diritto controverso” (Cass. 27 aprile 1976, n.1479. V. in senso sostanzialmente conforme, Cass. 13 luglio 1977, n.3150 nonché Cass. 27 gennaio 1979, n.615. Cfr. altresì Cass. 25 marzo 1971, n.845, la quale, nel ribadire il principio suddetto, ha significativamente soggiunto che “la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale egli, per la pienezza dell’indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria”). Deve rilevarsi in ultima analisi che la fideiubente E. M., senza espressamente disconoscere la propria sottoscrizione figurante in calce alla scheda contrattuale costitutiva della garanzia, ne ha disconosciuto «il contenuto tenendo conto che il relativo modulo prestampato non è stato dalla stessa compilato ma … riempito unilateralmente dalla opposta» (così in comparsa conclusionale): siffatta contestazione non sembra poter revocare seriamente in dubbio la riferibilità del contenuto dell’atto alla volontà dell’ingiunta giacchè “la difformità tra imputabilità formale della scrittura privata (derivante dal riconoscimento o dall’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione) e la effettiva titolarità della volontà che essa esprime non è accertabile con i normali mezzi di prova, ma unicamente con la querela di falso…” (Cass. 11 marzo 1972, n.713). L’opposizione va pertanto rigettata e con essa la spiegata domanda riconvenzionale, della quale i cennati rilievi riguardanti la congruità del credito azionato e la consequenziale esposizione debitoria idonea a sua volta a giustificare il recesso dell’Istituto di credito – peraltro preceduto da alcune sollecitazioni epistolari di pagamento rimaste prive di riscontro – delineano la manifesta infondatezza. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.


P. Q. M.


Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 4/10/2001, da G.A. ed E. M. avverso il decreto ingiuntivo 4/7/2001 n.135 emesso in favore dell’istituto di credito S.p.A.  nonché sulla domanda riconvenzionale dai medesimi contestualmente proposta, così provvede:


– rigetta l’opposizione, per l’effetto confermando il provvedimento monitorio summenzionato, e la spiegata riconvenzionale;


– condanna G.A. ed E.M. al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio in favore dell’istituto di credito S.p.A. nella liquidata complessiva misura di € 2.655,94 (ivi compresi € 155,94 per borsuali, € 1.000,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorario) oltre rimborso forfetario come da tariffa forense nonché oneri fiscali e previdenziali di legge.


Così deciso in Andria, addì 9 febbraio 2004.


Il Giudice
dott. Francesco M. Rizzi