TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice della Sezione Dott. Francesco M. Rizzi


all’udienza del giorno 10 novembre. 2004 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


nei confronti di: M. S.  CONTUMACE


IMPUTATO


Dei reati p. e p. dagli artt. 81, 582, 612 perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con un violento pugno al volto di M. S. gli provocava lesioni personali volontarie giudicate guaribili in giorni due e, contestualmente, lo minacciava di un danno ingiusto rivolgendogli la frase” non finisce qui, ci rivediamo”; e a seguito dell’aggressione subita dal M., rimanevano irrimediabilmente danneggiati il giubbotto e i pantaloni indossati dal medesimo M.
Commesso in Andria il 14.12.01


appellante avverso la sentenza del giudice di pace di andria in data 17/9/03, che lo aveva condannato ad euro 400,00 di multa; danni alla parte civile e spese processuali.


Le parti hanno concluso come segue:
P.M.: si associa al motivo di gravame chiedendo la nullità della sentenza del Giudice di Pace.
DIFENSORE P.C.:chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata
DIFENSORE IMPUTATO: si riporta alle precedenti conclusioni.


IN FATTO E IN DIRITTO


Con “atto” del 21/08/2002, ritualmente notificato in data 21/08/2002, M. S. era citato a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Andria per rispondere del reato di cui agli artt.81 cpv. nonchè 582, 612 e 635 c.p. in danno di tale M. S..
Nella rilevata e dichiarata “assenza” del M., previamente acquisita la costituzione di parte civile ad opera della sunnominata persona offesa, il Giudice di Pace aggiornava la prima udienza dibattimentale ad altra data (quella del 25/11/2002) in considerazione “del legittimo impedimento documentato del difensore dell’imputato ” senza disporre la comunicazione di alcun avviso, differendola ulteriormente alla data del 18/12/2002 “pendendo trattative per la conciliazione” nella perdurante “assenza” del prevenuto e parimenti in difetto di qualsivoglia avviso.
Alla detta udienza del 18/12/2002, nuovamente “assente” il M. seppur difeso dal proprio legale di fiducia, il Giudice di Pace incardinava il procedimento dando corso all’attività istruttoria articolatasi attraverso ulteriori udienze, in una delle quali rigettava  con ordinanza del 18/06/2003 l’eccezione di nullità formulata dal difensore dell’imputato sul presupposto che dei preliminari aggiornamenti delle prime udienze non fosse stato comunicato alcun avviso all’imputato medesimo; rigetto motivato in base al rilievo che “i … consecutivi rinvii preliminari dell’udienza di comparizione sono stati disposti alla presenza del difensore di fiducia, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, rappresenta l’imputato ad ogni effetto processuale ad eccezione dei casi in cui è prescritta la procura speciale”.
Infine, all’esito della discussione in data 17/09/2003, pronunziava assoluzione del M. dalla imputazione di danneggiamento e condanna del medesimo alla pena complessiva di € 400,00 di multa con riferimento ai reati ulteriormente ascritti nonché al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
Avverso questa sentenza ha proposto rituale appello l’imputato, riproponendo in preliminarità l’eccezione di «nullità del giudizio per inosservanza delle norme processuali ex art. 178, lett. c), 180 e 486 c.p.p. »  sul medesimo presupposto rappresentato dalla omessa comunicazione dell’avviso a beneficio del proprio assistito non ancora dichiarato contumace  ed indi censurando la decisione sotto il profilo della erroneità del giudizio di responsabilità penale e civile formulato a carico del medesimo.
All’esito della odierna udienza di discussione, il rappresentante dell’accusa ed i difensori delle parti private hanno rassegnato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.
Merita di essere condivisa l’argomentazione addotta dall’appellante a sostegno del motivo preliminare di gravame, in quanto  alla luce anche dei pertinenti richiami giurisprudenziali esposti a corredo delle «memorie difensive ex art.121 c.p.p. » depositate nel corso del primo giudizio  la formulazione dell’art.420 ter c.p.p. (introdotto dall’art.19 L. 16/12/1999 n.479) è inequivocabilmente chiara nell’imporre (” … e dispone…”) la comunicazione dell’avviso all’imputato nel caso di un suo (legittimo e giustificato) impedimento a comparire come anche nella equiparata fattispecie (“Il giudice provvede a norma del comma I… “) nella quale detto impedimento riguardi il proprio difensore; incombenza, quella prescritta dall’art.420 ter ed appena evidenziata, la quale attiene alla fase procedimentale precedente la declaratoria di contumacia dell’imputato, in conseguenza della quale egli è infatti “rappresentato dal suo difensore” (art.420 quater, Il comma, c.p.p.) sì da non avere diritto ad alcun avviso.
In siffatta prospettiva, la illustrata modalità di rinvio adottata dal Giudice di Pace con riferimento alle udienze precedenti quella di effettiva incardinazione del giudizio appare inosservante della cennata prescrizione di cui all’art.420 ter ed indubbiamente produttiva della nullità dedotta a specifico oggetto di gravame; nullità in relazione alla cui consistenza ed incidenza non sembra fondatamente ipotizzabile la sanatoria di cui all’art.183, lett. a), c.p.p. ravvisabile nel tacito consenso del difensore dell’imputato al secondo differimento della prima udienza “pendendo trattative per la conciliazione”, essendosi trattato di una condotta assunta per una ragione di opportunità extraprocessuale e di certo non sottintendente ex se alcuna accettazione degli “effetti dell’atto


P. Q. M.


Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, visto l’art.604 c.p.p., in accoglimento dell’appello proposto da M. S., dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Andria in data 17/09/2003 n.37 e, per l’effetto, rinvia gli atti a detto Giudice per il giudizio.
Così deciso in Andria, addì 10 novembre 2004.


Il Giudice
Dott. Francesco M. Rizzi