LE SPESE DI GIUSTIZIA ED IL CONTRIBUTO UNIFICATO
Francesco Tedeschi


Il riordino della materia delle spese di giustizia nasce dall’esigenza di semplificazione in materia tributaria.


Il legislatore con il T.U. in materia di spese di giustizia ha inteso riordinare la materia coordinando tutte le norme relative alle spese connesse con l’attività giurisdizionale.


Prima dell’entrata in vigore del T.U. la materia era regolamentata da numerose norme che molto spesso erano in contrasto tra loro.Il risultato di questi interventi normativi determinava una situazione di confusione e di disorganicità della materia.


“Il testo unico provvede, innanzitutto, alla puntuale individuazione della norme vigenti, prendendo atto delle abrogazioni implicite. Fa chiarezza nell’ordinamento attraverso un lungo elenco di abrogazioni, che comprende le norme già abrogate implicitamente, quelle confluite nel testo unico riscritte e coordinate, quelle incompatibili con l’armonizzazione degli istituti e con le innovazioni procedurali” ( relazione al T.U. pag. 9).


Il riordino della materia è diretto ad armonizzarla consentendo all’operatore di avere un quadro unitario della disciplina con la eliminazione delle prassi diverse applicate nel corso degli anni dagli Uffici Giudiziari.


Sotto il profilo applicativo si è introdotta una forma di pagamento unica denominata Contributo Unificato.


Contributo Unificato


La discliplina del pagamento del Contributo Unificato si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti del procedimento civile ovvero dell’azione civile esercitata nel processo penale.


Procedimento civile


Nel processo civile il pagamento del Contributo Unificato è dovuto al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. La formulazione originaria dell’art. 14 d.p.r. 115/2002 ha prodotto l’effetto dell’obbligo del pagamento del contributo unificato anche per i giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore del D.P.R., perché il momento impositivo è stato fissato dalla legge con riferimento alla data di iscrizione a ruolo del giudizio. Analogamente per i provvedimenti successivi che hanno aumentato il valore del contributo, limitandosi ad integrare i valori senza fissare alcuna disciplina transitoria. Infatti, i provvedimenti che nel corso del tempo hanno aumentato il contributo unificato non stabilivano alcuna disciplina transitoria, per cui l’aumento entrava in vigore con la data di entrata in vigore del provvedimento e la Cancelleria verificava, alla data della iscrizione a ruolo, il valore della causa e la corrispondenza del contributo unificato pagato con quello previsto dalla legge a tale data.
Al contrario, il d.l. 98/2011 ha creato qualche problema interpretativo perché il comma 7 dell’art. 37 espressamente stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche’ ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”. L’effetto della introduzione di una disciplina transitoria impone alla Cancelleria di individuare, al momento della iscrizione a ruolo, la data di instaurazione del giudizio al fine di controllare l’esattezza del versamento del contributo unificato determinato con riferimento a tale ultima data, con la conseguenza che il giudizio instaurato prima del 6 luglio 2011, benchè iscritto a ruolo successivamente a tale data, sconta il contributo unificato nella misura fissata dai parametri antecedenti l’entrata in vigore del d.l. 98/2011. Tuttavia, pare che la prassi operante nella maggior parte degli Uffici Giudiziari non opera alcun discrimine temporale e richiede il pagamento del contributo unificato parametrandone il valore al momento dell’iscrizione a ruolo; ciò anche perché sembra che il sistema informatico del Ministero, allorquando vengono importate le note iscrizioni acquisite dal codice a barre creato dal programma di redazione della nota informatica, indica i valori aggiornati, non lasciando all’operatore alcuna scelta per una modifica del valore del contributo unificato restituito dal sistema informatico. Orbene appare necessario stabilire cosa si debba intendere con il termine controversie instaurate utilizzato dal comma 7 dell’art. 37. Orbene, a parere dello scrivente, per la soluzione della problematica, bisogna fare riferimento alle tesi dottrinarie e giusrisprudenziali in tema di litispendenza. Sia in dottrina che in giurisprudenza si ritiene per l’instaurarsi della litispendenza è sufficiente il contatto tra almeno due dei soggetti del processo: attore e convenuto, nel processo ordinario; attore e giudice nei processi introdotti con ricorso. Ne consegue, per il tema che ci occupa, che il legislatore, con il termine controversie instaurate, non può essersi riferito al momento della iscrizione a ruolo, giacchè questo momento, per i giudizi ordinari introdotti con citazione a data fissa, è successivo all’instaurazione della controversia.D’altronde a favore di tale interpretazione soccorre la precisazione contenuta nello stesso comma 7 dell’art. 37 laddove precisa che le disposizioni del comma 6 si applicano non solo alle controversie instaurate nonche’ ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.    Il riferimento ai ricorsi notificati successivamente in materia tributaria conferma quanto testè asserito in ordine al riferimento all’introduzione del giudizio. Infatti, per i ricorsi tributari l’introduzione del giudizio avviene con ricorso che si notifica prima del deposito; ne consegue che può legittimamente affermarsi che per i giudizi già introdotti prima dell’entrata in vigore della citato d.l. si applica il regime antecedente.
Tale interpretazione appare ancora più corretta alla luce di quanto regolato in sede di conversione del comma 7 del predetto art. 38 predetto articolo laddove in luogo di “ controversie instaurate” il legislatore ha precisato “ai procedimenti iscritti a ruolo” . Da ciò ne consegue una diversa disciplina transitoria per i giudizi introdotti dal 6 luglio 2011 fino al 16 settembre 2011 rispetto a quelli introditti dal 17 settembre 2011. 
Pertanto, prassi corretta vorrebbe che il Cancelliere al momento della iscrizione a ruolo del giudizio ordinario debba verificare la data di notifica dell’atto introduttivo ed applicare la misura del contributo unificato a tale ultimo momento.
Per l’avvocato che si è visto applicare il regime della richiesta del contributo unificato nella misura prevista dal d. legge n. 98/2011 anche nelle ipotesi in cui l’atto introduttivo sia stato notificato prima dell’entrata in vigore del predetto d.l., non rimane la strada della richiesta di rimborso al Ministero delle Finanze ovvero il rifiuto della integrazione del contributo unificato con l’onere di affrontare il giudizio di impugnazione dell’eventuale provvedimento di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate.


L’importo del Contributo Unificato è disciplinato dall’art. 13 del T.U. ed è scaglionato per importi variabili dipendenti dal valore della domanda. 


L’art. 306 della legge n. 311/2004 ( finanziaria 2005) ha soppresso l’esenzione del pagamento del contributo per i procedimenti ordinari di valore inferiore ad € 1.100,00 ed ha rideterminato gli importi del Contributo Unificato.


Il valore della domanda si determina sommando la sorte capitale e gli interessi maturati al momento della proposizione della domanda.


Il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.


Nell’ipotesi di proposizione della domanda riconvenzionale l’importo del Contributo Unificato dovrà essere integrato solo nell’ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzinale superi i valore della domanda originaria. L’integrazione del Contributo Unificato sarà pari alla differenza tra l’imorto già pagato e quello risultante dal valore maggiore introdotto con la domanda riconvenzionale.


Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubbilco impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9 comma 1-bis, introdotto dal decreto legge n. 98 del 06/07/2011,così come modificato in sede di conversione cn la legge n. 111 del 16/07/2011 che così recita: ” Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche’ per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore  tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo e’ dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.”. Sono pertanto esonerati dal pagamento del contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore a quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio, attualmente fissato in € 10.628,16.Tuttavia va rilevato che per i giudizi introdotti dal 06/07/2011 al 16/07/2011 il limite di esenzione era fino al doppio del reddito previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio.


Nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale proposizione di domanda riconvenzionale, vi è chi ritiene che l’importo del Contributo Unificato è dovuto per intero qualora il valore della domanda riconvenzionale superi il valore della domanda introdotta con giudizio monitorio.


Il decreto legge 98 del 6 luglio 2011 ha aumentato il contributo unificato ed ha introdotto il contributo unificato nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni tributarie.Quanto a queste ultime, ai sensi dell’art. 14 comma 3-bis, deve  essere indicato il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, con apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.


Di seguito è possibile calcolare on line il contributo unificato con la precisazione che l’utente è sempre invitato a verificare l’esattezza dei calcoli non assumendosi il redattore dell’articolo e la redazione ovvero il Consiglio dell’Ordine alcuna responsabilità per eventuali errori di calcolo.


UTILITA’





Per alcuni procedimenti l’importo del Contributo Unificato è predeterminato prescindendo dal valore della causa.


In particolare le modifiche introdotte dal decreto legge n. 98/2011 hanno inciso su alcuni procedimenti che in precedenza erano esenti o determinati in misura fissa:



  • Processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00: il contributo unificato è fissato in € 37,00

  • Procedimenti sommari: il contributo unificato è dovuto nella misura fissata secondo il valore della causa ridotto alla metà. Per il procedimento sommario di cognizione, nel caso il procedimento prosegua con rito ordinario, sarà necessaria l’integrazione del contributo fino a coprire la misura ordinaria

  • Procedimenti per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubbico impiego: il contributo unificato è dovuto nella misura fissata secondo il valore della causa ridotto alla metà salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 9.

  • Procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento:  il contributo unificato è dovuto nella misura fissata secondo il valore della causa ridotto alla metà.

  • Procedimenti per regolamento di competenza e giurisdizione: il contributo unificato è dovuto secondo il valore della causa.

  • Procedimenti di opposizione ad ordinanze ingiunzione ex art. 23 l. 689/81: il contributo unificato è dovuto secondo il valore della controversia benchè non sia dovuto il diritto di copia ex art. 10 comma 6 bis T.U. così com integrato dalla legge finanziaria.

  • Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria:  il contributo unificato è dovuto nella misura di € 37,00. salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 9.

  • Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione: il contributo unificato è dovuto secondo il valore della causa, con l’aggiunta di un contributo fisso di € 168,00.

  • Procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione delibere condominiali: il contributo unificato è dovuto secondo il valore della causa 

  • Procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento emessi dal magistrato e di quelli di opposizione avverso il rigetto di ammissione a spese dello Stato: il contributo unificato è dovuto in misura di € 85,00

( N. d. R.) Sulle modifiche si segnala la lettura del contributo della Dott.ssa Scagliola

Per i seguenti procedimenti l’importo del contributo unificato è così fissato:
















































Tipo di procedimentoImporto in Euro del contributo
Volontaria giurisdizione e procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo II, capi I e capo VI del c.p.c., nonchè per i processi contenziosi di cui all’art. 4 l. 898/1970

85,00

Procedimenti di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace

206,00

Procedimenti di valore indeterminabile

450,00

Procedimenti di esecuzione immobiliare

242,00

Altri processi esecutivi

121,00

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

146,00

Per la procedura fallimentare

740,00

Ricorso avente ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel terriotrio dello Stato

300,00

Ricorso dinanzi al TAR e Consiglio di Stato
Ricorso ex art. 116 e 117 d. l.vo 104/2010

300,00

Ricorso di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato

300,00

Ricorso ex art. 119, comma 1, lettere a) e b) d. l.vo 104/2010

4.000,00

Ricorso in cui ai spplica il rito abbreviato comune a determinate materie previste dal libro IV, titolo V del d. l.vo 104/2010 nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito

1.500,00

In tuttil gi altri casi non previsti dalle ipotesi precedenti e per il Ricorso Starordinario al Presidente della Repubblica

600,00


L’art. 14 del T.U. impone l’obbigo di indicare con apposita dichiarazione contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero dell’atto con il quale si propone domanda riconvenzionale, il valore della domanda. La mancata indicazione del valore non determina l’improcedibilità della domanda ma determina l’obbigo del pagamento del Contributo Unificato nel suo importo massimo


Il Cancelliere è tenuto a verificare se è stata resa la dichiarazione prescritta dall’art. 14 del T.U. e se l’importo pagato sia corrispondente a quello effettivamente dovuto.


Nell’ipotesi di omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato l’art. 248 del T.U stabilisce che l’Ufficio entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, notifica alla parte ai sensi dell’art. 137 c.p.c. l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa ed il corrispondente scaglione dell’art. 13 o ai sensi dell’art. 13 comma 6, con espressa avvertenza che procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.


Il decreto legge n. 98/2011 ha introdotto una pesante penalizzazione, consistente nell’aumento della metà del contributo unificato, per il professionista che ometta di indicare:



  • nel processo amministrativo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito fax ai sensi dell’art. 136 nel ricorso, laddove per ricorso di intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducano domande nuove.

  • nel processo ordinario ed in quello tributario il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 125, primo comma c.p.c. e 16 comma 1-bis del d. l.vo 31/12/1992 n. 546 o, per il processo tributario, nel ricorso.

Tale penalizzazione non trova giustificazione. Infatti, non appare logico ancorare una omissione, il più delle volte relegata a mera dimenticanza, ai parametri differenziati del contributo unificato secondo il valore della causa; una dimenticanza di identica rilevanza per ogni tipo di giudizio viene sanzionata diversamente a seconda del valore del giudizio. D’altronde la necessità dell’acquisizione da parte dell’Ufficio della p.e.c. del professionista riposa sia nelle esigenze di razionalizzazione del Sistema Giustizia in vista del Processo Civile Telematico, che nelle esigenze di consentire un risparmio di spese sulle comunicazioni attraverso l’Ufficiale Giudiziario che in un sistema a regime, saranno sostituite da quelle elettroniche sulla p.e.c. del professionista costituito. Non sfugga che con D.L. 193/2009 convertito in L. 24/2010 il legislatore aveva previsto che all’esito dell’emanazione dei decreti ministeriali disciplinanti le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ogni comunicazione e/o notificazione avverrà attraverso la p.e.c.; ne consegue che la mancata indicazione della p.e.c. comporterà che le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario . Da quanto esposto si evince da un lato l’obbligo per l’avvocato di comunicare al Consiglio il suo indirizzo di p.e.c. e, dall’altro, la conoscenza ufficiale dell’indirizzo p.e.c. comunicato all’Ufficio attraverso le comunicazioni quotidiane del Consiglio dell’Ordine di appartenenza al CNF ed al Ministero. Pertanto la sanzione a carico della parte per una omissione dell’avvocato è del tutto ingiustificata atteso che, nonostante l’omissione, l’avvocato è regolarmente censito nel database del Ministero e l’eventuale sua omissione non andrebbe ad incidere sulla funzionalità del sistema; infatti quand’anche l’avvocato dimentichi di indicare la p.e.c. nell’atto la Cancelleria potrà inviare le comunicazioni direttamente all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato comunicato dal Consiglio al Ministero ed in ultima analisi potrà effettuare le stesse con deposito in Cancelleria.


Di recente, per l’introdotto contributo unificato nei procedimenti amministrativi, il Segretariato della Giustizia Amministrativa ha emanato la Circolare del 18/10/2011 dettante Istruzioni sull’applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo


Alcuni procedimenti sono esenti dal versamento del Contributo Unificato.


Ai sensi dell’art. 10 del T.U sono esenti dal Contributo Unificato:



  • Procedimenti già esenti giusta quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del T.U.

  • Conversione del pignoramento ( se presentata istanza di vendita)

  • Procedimenti relativi ad alimenti per figli naturali e procedimenti collegati.

  • Procedimenti in materia di tutela.

  • Cause elettorali.

  • Procedimenti in materia di interruzione volontaria di gravidanza.

  • Procedimenti in materia agraria.

  • Procedimenti in materia di T.S.O.

  • Procedimenti relativi ad indennità di espropriazione ex legge n. 686/26

  • Procedimenti in materia di espulsione di straniero.

  • Procedimenti relativi a donazioni di organi fra persone viventi.

  • Procedimenti di rettificazione di stato civile.

  • Procedimenti in materia di dichiarazione di morte presunta.

  • Procedimenti in tema di equa riparazione ( Legge Pinto).

  • Procedimenti in materia di prole.

  • Procedimenti in tema di separazione personale tra coniugi.

  • Procedimenti in tema di interdizione.

  • Procedimenti di recupero crediti professionali difensori d’ufficio.

  • Procedimenti di responsabilità dei magistrati.

  • Procdedimenti con patrocinio a spese dello Stato.

  • Procedimenti cautelari in corso di causa.

  • Procedimenti di merito possessorie.

  • Procedimenti in tema di correzione di errore materiale.

  • Ricorso ex art. 25 legge 07/08/1990 n. 241 avverso il diniego alle informazioni di cui al decreto legislativo 19/08/2005 n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Procedimento penale

Il T.U. si occupa del Contributo Unificato nel procedimento penale solo laddove sono coinvolti gli interessi civili esercitati dalle parti attraverso la costituzione di parte civile.


Con la sentenza di condanna il Giudice penale potrà emettere condanna al risarcimento in favore dell parte civile costituita.


Tuttavia per quanto attiene il pagamento del Contributo Unificato l’art. 12 del. T.U. opera una distinzione tra la condanna generica emessa ai sensi dell’art. 539 c.p.p. e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 538 c.p.p. ovvero la condanna ad una provvisionale ai sensi dell’art. 540 c.p.p.


Nel caso di condanna generica non è dovuto il Contributo Unificato.


Nel caso di condanna ad una provvisionale ovvero una condanna al pagamento del risarcimento dei danni quantificata è dovuto il Contrbuto Unificato per un importo determinato con l’applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 13 del T.U.


Modalità di pagamento

L’art. 192 del T.U. stabilisce che il pagamento può avvenire


  • versamento ai concessionari;

  • versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

  • versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Quest’ultima modailtà è la più comoda.

Effetti del pagamento del Contributo Unificato

L’art. 18 del T.U. stabilisce che con il pagamento del Contributo Unificato non è più dovuta l’imposta di bollo sugli atti e provvedimenti giudiziari ivi compresi gli atti antecedenti, necessari e funzionali.


L’imposta di bollo non è dovuta per tutti gli atti richiesti dalle parti. Ne consegue che per le copie di atti richieste dai terzi è dovuta l’imposta di bollo.


Analogamente è dovuta l’imposta di bollo per tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di carattere non giurisdizionale ( pubblicità testamenti; atti di notorietà ed altro).


Diritti dovuti per le notificazioni a richiesta dell’Ufficio


Il T.U. si è limitato alla soppressione della sola imposta di bollo sugli atti giudiziari. Sono sopravvissuti i diritti dovuti per le notificazioni a richiesta dell’Ufficio che sono riscossi in modo forfettario attraverso marche da bollo da applicare al modulo di iscrizione a ruolo. 

L’art. 324 della legge n. 311/2004 ( legge finanziaria 2005) ha abrogato la tabella di cui all’allegato 1 del T.U. e l’art. 323 ha sostituito l’art. 30 del T.U. disponendo il pagamento dei diritti in misura fissa di € 8 a carico della  parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo

Diritti di copia

Per il rilascio di copie il T.U. prevede il pagamento di diritti per il rilascio di copie. Con decreto ministeriale del giorno 08 gennaio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06 febbraio 2009 i diritti di copia hanno subito un aumento in adeguamento alla luce delle variazioni degl indici Istat. Con circolare del 18 marzo 2010 gli importi sono stati ulteriormente modificati. Gli importi che sono indicati di seguito sono gli importi aggiornati.


L’art. 267 del T.U. in combinato disposto con l’allegato 6 fissa gli importi dovuti per il rilascio di copie senza certificazione di autenticità secondo lo schema che segue( Gli importi sono aggiornati alla circolare del Ministero Giustizia del 18/03/2010)

























Numero pagineDiritto di copia forfettizzato
1-4

€ 1,32

5-10

€ 2,66

11-20

€ 5,31

21-50

€ 10,64

51-100

€ 21,24

Oltre le 100€ 21,24 più € 8,85 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

L’art. 268 del T.U. in combinato disposto con l’allegato 7 fissa gli importi dovuti per il rilascio di copie autentiche secondo lo schema che segue ( Gli importi sono aggiornati alla circolare del Ministero Giustizia del 18/03/2010)















Numero di pagine


Diritto di copia forfettizzato


Diritto di certificazione di conformità


Totale delle colonne 2 e 3

1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
oltre le 100
€ 1,77
€ 3,56
€ 5,31
€ 8,85
€ 17,72
€ 17,72 più € 10,64 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100
€ 8,85
€ 8,85
€8,85
€ 8,85
€ 8,85
€ 8,85

€ 10,62
€ 12,41
€ 14,16
€ 17,70
€ 26,57
€ 26,57 più € 10,64 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100


L’art. 269 del T.U. in combinato disposto con l’allegato 8 fissa gli importi dovuti per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo secondo lo schema che segue




























Tipo di supportoDiritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore

€ 3,54

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti

€ 5,31

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore

€ 5,90

Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.

€ 7,09

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti

€ 8,86

Per ogni dischetto informatico da| 1,44 MB

€ 4,14

Per ogni compact disc

€ 295,16


L’art. 270 del T.U. stabilisce che per la richiesta urgente delle copie il diritto è dovuto in misura tripla


L’art- 271 del T.U. stabilisce che per la richiesta di copie per i processi dinanzi al Giudice di Pace il diritto è ridotto alla metà.


Approfondimenti e normativa.


Per un approfondimento si suggeriscono le seguenti letture:



avv. Francesco Tedeschi