XXVIII° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE


Il XXVIII° Congresso Nazionale Forense, convocato in Milano dal 10 al 13 novembre 2005,


PREMESSO



  • – che al termine dei lavori dell’assise congressuale, l’Avvocatura Italiana intende assumere importanti determinazioni, sia per quanto riguarda la riforma non più rinviabile dell’ordinamento professionale forense, sia per quanto concerne i principali temi di politica giudiziaria;

  • –  che il livello di analisi, di elaborazione tematica e di progettazione raggiunto nell’ultimo decennio dall’avvocatura politicamente organizzata, meno condizionato, rispetto ad altre categorie, dal perseguimento di interessi particolari, ha consentito nel biennio ed anche in questa sede di fare emergere l’insieme spesso contraddittorio di interessi che si muove attorno al mondo della Giustizia;

  • – che, tuttavia, le riflessioni e le soluzioni offerte dall’avvocatura, se per un verso hanno sempre suscitato l’attenzione ed il dichiarato interesse di esponenti di tutti gli schieramenti politici, in concreto hanno dovuto cedere quasi sempre il passo  alle difficoltà di ogni maggioranza di affrontare, in modo complessivo e sistematico, situazioni altrimenti non risolvibili, mentre taluni interventi normativi hanno rappresentato, anche nelle dichiarazioni di chi ne ha promosso l’adozione, un incomprensibile attacco al ruolo del difensore ed un implicito insulto alla dignità della categoria;

  • – che i campanelli d’allarme lanciati dall’avvocatura fin dalla metà degli anni ’90 – allora in assoluta solitudine – sulla ingestibilità di un sistema caratterizzato da una lunga e contraddittoria sequela di interventi tampone, avulsi da qualunque “studio di fattibilità” o  “di impatto sul sistema”, hanno portato l’Italia a subire la  mortificante procedura di infrazione europea,  sulla quale l’OUA è intervenuto con due edizioni del proprio Controrapporto, e che oggi ci espone addirittura al pericolo di “commissariamento”;

  • – che la disamina delle singole questioni collegate alla riforma ordinamentale della professione, ha già formato oggetto di riflessione nell’appuntamento preliminare rappresentato da ultimo dalla Conferenza Nazionale dello scorso aprile a Napoli;

  • – che l’analisi dell’attuale situazione di crisi del sistema giudiziario, aggravata dalla persistente indisponibilità di dati certi, attendibili e di univoca interpretazione sull’amministrazione giudiziaria, induce ad alcuni rilievi, con riferimento altresì alle proposte responsabilmente formulate dall’avvocatura sul piano generale e su quello di dettaglio per la risoluzione della crisi;

FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI



  1. Le ultime legislature, intervenute dopo decenni di assoluto silenzio in materia di Giustizia, non hanno saputo adottare un metodo di elaborazione legislativa  in materia fondato su una visione di insieme ed organica, così fallendo negli impegni che avevano assunto.

  2. L’ingestibilità del sistema è dimostrata dal ricorso sempre più diffuso alla magistratura onoraria come sostitutiva della magistratura togata; l’Avvocatura Italiana non è più disposta a tollerare che si perpetui tale abuso, peraltro in sempre più palese violazione delle disposizioni normative e regolamentari e delle stesse circolari rese dal Consiglio Superiore della Magistratura.

  3. Rilancia pertanto l’esigenza di un riequilibrio dei soggetti della Giurisdizione, che è un punto sul quale si è sempre registrato l’arroccamento della magistratura associata.

  4. Tale riequilibrio ha una direttrice processuale nella redistribuzione dei ruoli, ed investe la magistratura togata ed onoraria  che devono essere entrambe di garanzia per il cittadino.

  5. Quanto alla magistratura onoraria, è ipocrita continuare a considerarla confinata nel limbo della supplenza e, quindi, va responsabilmente aperto un serio confronto sulle modalità di reclutamento, di revisione delle piante organiche, sulla possibilità di una magistratura laica semiprofessionale, alla quale, per quanto a carattere temporaneo, va riconosciuta anche una propria rappresentanza ufficiale negli organi di autogoverno della magistratura.

  6. I processi formativi e di professionalizzazione costante dovranno, nelle prospettive di intervento futuro, essere riferiti non solo ai soggetti formali  della giurisdizione, magistrati togati ed onorari ed avvocati, ma coinvolgere, in un processo virtuoso rispetto al  sistema,  tutto il personale giudiziario . 

  7. In detta ottica il personale non solo dovrà essere formato alla funzione specifica ed ai processi di mobilità interna, ma anche al rapporto tra gli uffici ed il sistema sulla base della innovazione tecnologica ed informatica.  

  8. In parallelo si deve muovere un processo di seria ricognizione delle strutture esistenti che badi all’efficienza di risultati, rapportata ai nuovi modelli di processo ed alla rivoluzione telematica.

  9. I magistrati devono essere posti in condizione di razionalizzare il loro lavoro, con l’individuazione di moduli organizzativi degli uffici che rispondano a questa esigenza. In tale direzione è prioritaria l’istituzione dell’Ufficio del Giudice, inteso come struttura forte ed adeguata che affianchi il magistrato e lo sollevi da una serie d’incombenze non solo in ambito amministrativo, alla quale potrebbero essere addetti i praticanti avvocati e gli ammessi alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

  10. L’allocazione delle risorse dovrà tenere conto, in via primaria, della  distribuzione sul territorio della domanda di Giustizia, per evitare che ancora ordinamenti antistatuali e malavitosi  possano arrogarsi il ruolo di dispensatori di giustizia parallela.

  11. In questo quadro, per riportare il sistema giudiziario italiano a dignità europea, sarà necessario dare priorità di copertura alle spese per i sistemi di informatizzazione, da incentivare nell’ambito del processo.

  12. L’obiettivo è un processo giusto, efficace e veloce sul quale dovrà essere modellato  il sistema processuale in materia civile (anche attraverso l’unificazione e la semplificazione dei riti) e penale, ma sempre con al centro il cittadino.

  13. Il ricorso a misure alternative di definizione delle controversie non può essere strumento di deflazione dei carichi giudiziari; gli strumenti di definizione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale vanno intesi quali occasioni per ampliare e non per comprimere l’area dei diritti giustiziabili. Ciò potrà avvenire stimolandone il ricorso attraverso vantaggi anche di tipo fiscale, scoraggiandone il rifiuto pretestuoso e provvedendo a formare le necessarie competenze, soprattutto all’interno del ceto forense. Peraltro è evidente che solo il pieno recupero d’efficienza della giustizia ordinaria consentirà l’effettivo dispiegamento delle potenzialità di qualunque misura alternativa.

  14. La revisione dei codici non dovrà snaturare la cultura giuridica e la sensibilità sociale del paese, ma avere tuttavia la capacità di aprirsi ad una visione ed alle prescrizioni europee, promuovendo il rapido adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario e la partecipazione all’elaborazione di principi comuni.

  15. Per la sua particolare e delicata valenza sociale, nei processi sui minori e la famiglia, va prioritariamente tutelato il  nucleo fondante. 

  16. Non possono più essere eluse la tutela e la reinterpretazione della funzione pubblicistica degli ordini, anche in direzione di verifica ed indirizzo degli accessi e della crescita di funzione e di efficace presenza nei consigli giudiziari.

  17. In tema di diritto societario e fallimentare sarà necessaria una costante  attività di verifica dell’impatto delle riforme sul sistema economico e sociale per registrarne i risultati e dare una dimensione europea ai possibili correttivi.

  18. La presenza femminile nella categoria forense è in progressivo aumento; occorre pertanto promuovere e garantire la rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi, sviluppare progetti ed azioni positive per attuare le pari opportunità e rimuovere tutti i comportamenti discriminatori.

  19. S’impone un’approfondita riflessione sul tema della regolamentazione dell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti di cui all’art. 3 della legge professionale, al fine di tutelare i principi di autonomia, indipendenza e professionalità dell’attività forense esercitata presso tali uffici.

  20. Il “ nuovo avvocato “, deve essere libero dai numerosi e interessati tentativi di limitarne la funzione ed il ruolo di garanzia nel sistema giudiziario e di fiduciario unico della parte, escludendosi l’irruzione di soggetti non abilitati nella consulenza e nell’assistenza.

CONSEGUENTEMENTE DA’ MANDATO


ai propri organi di rappresentanza, ciascuno secondo le proprie competenze, di adoperarsi affinché le forze politiche tutte abbiano a tenere nel debito conto le suesposte richieste, nella formulazione dei rispettivi programmi elettorali di coalizione, affinché sia quanto prima data attuazione in sede legislativa ai principi sopra esposti.