AGENZIA DELLE ENTRATE


DECRETO 10 maggio 2006


Modalità operative di registrazione telematica degli atti giudiziari
ed approvazione delle relative specifiche tecniche.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17-05-2006- Suppl. Ordinario n.122)


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


    Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
    Visto l’art. 73 dello stesso decreto concernente la procedura per la  registrazione  degli atti giudiziari ed in particolare il comma 2 che  ha  previsto  la  trasmissione dei relativi documenti secondo le regole  tecniche  telematiche  stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;
    Visto  il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131, ed in particolare gli articoli 10, comma 1 lettera c), 13, comma 3 e 67 commi 1 e 4-bis;
    Visti  l’art. 15, comma 2, e l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59  concernente  la  delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni  e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione amministrativa;
    Vista   la   legge   27 luglio   2000,  n.  212,  concernente  le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
    Visto  l’art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  concernente  il pagamento dei tributi e delle altre entrate con mezzi diversi dal contante;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  13 febbraio  2001, n. 123, recante la disciplina sull’uso di  strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  civile, nel processo   amministrativo   e   nel  processo  dinanzi  alle  sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre  2000, con cui sono state  rese  operative,  a  decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali  di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n.  300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001;
    Considerata  la  necessita’  di  disciplinare  la  procedura  che consente  la  trasmissione  per  via telematica degli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, ai fini della registrazione;


Decreta:


Art. 1.
Definizioni



  1.  Ai fini del presente decreto si intende per:


    • a) «servizio telematico»: il sistema informatico di connessione che  consente alle Amministrazioni giudiziaria e finanziaria di poter reciprocamente  trasmettere e ricevere dati e documenti relativi agli atti giudiziari, ai fini della registrazione;

    • b) «modello  informatico»:  l’insieme dei dati, ivi compresi il testo, concernenti le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti  ad  imposta  di  registro,  nonche’  le  altre informazioni necessarie per eseguirne la registrazione;

    • c) «adempimento»:   la   registrazione  degli  atti  giudiziari individuati dall’art. 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti   l’imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

    • d) «allegati»: altri atti o documenti assunti a base degli atti giudiziari, da assoggettare all’imposta di registro;

    • e) «utenti»:     i     funzionari     addetti    agli    uffici dell’amministrazione  giudiziaria,  che  adempiono  a quanto previsto dall’art.   10,   lettera c)   del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti   l’imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

    • f) «file»:   l’archivio  elettronico  predisposto  e  trasmesso periodicamente   dal  Ministero  della  giustizia  all’Agenzia  delle entrate, contenente i modelli informatici relativi ad uno o piu’ atti giudiziari, ai fini della registrazione.

Art. 2.
Approvazione del modello informatico e delle regole di trasmissione



  1. E’ approvato il modello informatico descritto dalle specifiche tecniche di cui all’allegato 1.

  2. Sono  approvate  le regole tecniche per la trasmissione degli atti giudiziari riportate nell’allegato 2.

  3. Entrambi  gli  allegati  di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati,   successivamente   alla   pubblicazione   del   presente provvedimento,   sulla   base   di   protocolli   d’intesa   tra   le amministrazioni interessate.

Art. 3.
Registrazione telematica degli atti giudiziari



  1. In  osservanza  dell’obbligo  previsto dall’art. 10, comma 1, lettera c),  del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di  registro  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986, n. 131, gli utenti richiedono la registrazione degli atti  giudiziari  mediante invio per via telematica all’Agenzia delle entrate,  entro  il  termine  previsto dall’art. 13, commi 1 e 3, del predetto   testo   unico   dell’imposta   di  registro,  del  modello informatico  unitamente  agli  eventuali  allegati  individuati dagli utenti medesimi.

  2. Il  testo degli eventuali documenti assunti a base degli atti giudiziari,   diversi   dagli   allegati  trasmessi  con  il  modello informatico,  sono inviati agli uffici dell’Agenzia delle entrate, su richiesta di questi ultimi.

  3. I  documenti di cui al comma 2 possono, ove possibile, essere inviati per via telematica o consultati a distanza.

Art. 4.
Controlli di trasmissione



  1.  La  trasmissione  si considera non effettuata qualora il file cui si riferisce risulti non elaborabile, in quanto non conforme alle regole tecniche di cui all’allegato 2.

  2. La  trasmissione si considera non effettuata relativamente al singolo atto, qualora questo risulti gia’ trasmesso o le informazioni in  esso  contenute  non  rispondano  ai  requisiti  riportati  nelle specifiche tecniche di cui all’allegato 1.

Art. 5.
Ricevute di trasmissione dei file



  1. L’Agenzia  delle  entrate attesta l’esito dell’invio dei file contenenti   i   dati  per  l’esecuzione  dell’adempimento,  mediante apposita   comunicazione   resa   disponibile  agli  utenti  per  via telematica, nella quale sono indicati:


    • a) l’identificativo del file inviato dagli utenti,

    • b) il  numero  di  protocollo  attribuito  al  file dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate,

    • c) la data e l’ora di ricezione del file,

    • d) il numero degli atti contenuti nel file.

  2. Nei  casi  di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4, l’Agenzia delle entrate comunica il rifiuto del file.

Art. 6.
Adempimenti connessi alla registrazione



  1. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a liquidare le imposte  e  a  eseguire la registrazione degli atti giudiziari, rende noto  per  via  telematica,  entro  il  termine  di  cui all’art. 16, comma 2,  del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,  l’ammontare  delle  imposte  dovute, ai fini del pagamento delle stesse.

  2. Gli  uffici  giudiziari,  ad  esclusione  dei  casi  previsti dall’art. 54, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta  di registro, trasmettono alle parti costituite l’avviso di deposito  del provvedimento e, ove pervenuti per via telematica entro il  termine  indicato  al comma 1, l’ammontare delle imposte dovute e gli  eventuali  estremi necessari per eseguire il relativo pagamento, cosi’ come indicati dall’Agenzia delle entrate.

  3. I  dati della liquidazione delle imposte sono resi noti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate e il loro inserimento nel registro di cancelleria, reso disponibile per via  telematica nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2000, n. 123.

  4. Rimangono  salvi  gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente in capo agli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.
Esecuzione della registrazione per via telematica



  1. L’Ufficio  dell’Agenzia  delle  entrate  che  ha  eseguito la registrazione,  rende  disponibile  per  via  telematica  agli utenti un’attestazione che tiene luogo delle annotazioni di cui all’art. 16, comma 4,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, contenente l’identificativo attribuito all’atto dal Ministero della  giustizia,  nonche’  il  numero di protocollo e gli estremi di registrazione    attribuiti    all’atto   dal   sistema   informativo dell’Agenzia delle entrate.

  2. In esecuzione della disposizione di cui all’art. 73, comma 1, del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la comunicazione agli utenti dei dati di cui al comma 1 e’ effettuata entro dieci giorni:


    • a) dall’accettazione  del  modello  informatico,  nei  casi  di imposta  prenotata  a  debito,  a  norma dell’art. 59 del testo unico
      delle  disposizioni  concernenti  l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

    • b) dal pagamento, negli altri casi.

  3. Gli  utenti  annotano  in  calce  o  a margine dell’originale dell’atto  in  possesso  del  loro  ufficio  la  data,  il  numero di registrazione,  la  somma dovuta e versata indicati nell’attestazione di  cui  al  comma 1.  L’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere apposta anche sugli eventuali allegati.

Art. 8.
Disposizioni di attuazione e graduale attivazione



  1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, a decorrere  dal  1° giugno  2006,  limitatamente ai decreti ingiuntivi esecutivi  senza  allegati  ovvero  con allegati gia’ registrati, con esclusione  dei  decreti  ingiuntivi  soggetti  ad imposta sul valore aggiunto,  emessi  a  partire  dalla  suddetta  data dai Tribunali di Bologna e Genova.

  2. A  decorrere  dal 1° settembre 2006 le disposizioni contenute nel   presente   decreto   si  applicano  alle  sentenze  di  rigetto dell’appello,  soggette  a  tassazione fissa, e ai decreti ingiuntivi esecutivi  senza  allegati  ovvero  con allegati gia’ registrati, con esclusione  dei  decreti  ingiuntivi  soggetti  ad imposta sul valore aggiunto,  emessi  dalla  predetta  data  rispettivamente dalla Corte d’appello di Roma e dal Tribunale di Roma.

  3. Nei  casi  di  malfunzionamento  del  sistema  telematico che impediscano  il  rispetto  dei termini fissati per gli adempimenti da assolvere,  gli  utenti, in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, richiedono   la   registrazione  degli  atti  giudiziari  secondo  le previgenti    modalita’.   Detti   malfunzionamenti   devono   essere certificati  e  tempestivamente comunicati dalla competente struttura centrale  del  Ministero della giustizia all’Agenzia delle entrate, o viceversa, in relazione alla pertinenza del malfunzionamento occorso.

  4. Con successivi decreti dirigenziali, l’Agenzia delle entrate, di  concerto  con  il  Ministero  della  giustizia  e  con  le  altre amministrazioni  eventualmente  interessate,  dispone  la progressiva estensione  delle  modalita’  di  registrazione, oggetto del presente decreto  alle  restanti  tipologie di atti giudiziari e per ulteriori aree geografiche.

Il  presente  decreto  sara’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 10 maggio 2006


Il Direttore dell’Agenzia delle entrate  Ferrara
Il Direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia  Papa